Accettazione dell’eredità con
beneficio d’inventario. Guida pratica alla redazione del verbale.
11 gennaio 2026
L’inventario è l’atto volto a documentare la situazione economico-patrimoniale dell’eredità al momento dell’apertura della successione. Esso consiste in una descrizione analitica, fedele e completa di tutti i beni, i diritti e i debiti facenti parte dell’asse ereditario.
Funzione dell’inventario nell’accettazione con beneficio
La funzione dell’inventario è duplice:
Proprio per questo motivo, affinché si producano gli effetti tipici dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è necessario che la dichiarazione di accettazione sia preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario, secondo quanto previsto dalla legge.
Termini per la redazione del verbale di inventario
L’inventario può essere redatto prima o dopo la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario.
Ai sensi dell’art. 484, comma 3, c.c., la dichiarazione di accettazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, redatto nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.
Inventario precedente all’accettazione
Se l’inventario viene redatto prima dell’accettazione:
Inventario successivo all’accettazione
Se l’inventario viene redatto dopo l’accettazione:
Termini per l’accettazione con beneficio d’inventario
Il codice civile distingue a seconda che il chiamato all’eredità sia o meno nel possesso dei beni ereditari.
Chiamato non nel possesso dei beni
Può accettare con beneficio d’inventario fino a quando il diritto di accettare non è prescritto, ossia entro 10 anni dall’apertura della successione (art. 487 c.c.).
Chiamato nel possesso dei beni ereditari
Deve:
Il termine di tre mesi non si applica alle accettazioni con beneficio d’inventario improprie, obbligatorie per:
Chi può redigere il verbale di inventario
Ai sensi dell’art. 769 c.p.c., l’inventario può essere redatto:
È necessaria la presenza di un avvocato?
No. La procedura ha natura non contenziosa e non richiede l’assistenza obbligatoria di un avvocato.
Tuttavia, considerata la complessità e la delicatezza delle operazioni, il supporto di un legale è fortemente consigliato.
Attività preliminari alle operazioni di inventario
Prima dell’inizio delle operazioni, il pubblico ufficiale deve inviare l’avviso ex art. 772 c.p.c., almeno tre giorni prima, ai soggetti legittimati a partecipare:
Se i destinatari non risiedono né hanno eletto domicilio nel circondario del tribunale, l’avviso non è necessario; in loro vece viene nominato dal giudice un notaio rappresentante, su istanza di chi ha richiesto l’inventario.
Se ti occorre un modello di elezione di domicilio:
https://dirittopratico.com/elezione-di-domicilio-modello/
L’avviso può essere inviato mediante:
Se ti occorre un modello di avviso ex art. 772 c.p.c.:
https://dirittopratico.com/avviso-inizio-operazioni-dinventario-ex-art-772-c-p-c-modello/
Contenuto del verbale di inventario
L’art. 775 c.p.c. disciplina il contenuto dell’inventario, che deve comprendere:
Descrizione degli immobili con:
I dati sono reperibili tramite visura catastale presso l’Agenzia delle Entrate.
Descrizione e stima dei beni mobili, con indicazione di:
Se il pubblico ufficiale non è in grado di stimare i beni, può nominare uno o più stimatori (art. 774 c.p.c.), con onorario a carico dell’eredità e anticipato dalla parte che ha attivato la procedura.
Indicazione della quantità e specie delle monete.
Attività (esempi):
Passività (esempi):
Descrizione di carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo.
Va sottolineato che al pubblico ufficiale è precluso il potere di compiere accertamenti sulla consistenza del patrimonio del “de cuius”. La completezza dell’inventario dipende dalla documentazione fornita dall’erede.
Rinvio e chiusura delle operazioni di inventario
Se le operazioni non possono concludersi nella stessa giornata, il pubblico ufficiale indica nel verbale una nuova data (art. 774 c.p.c.).
Il rinvio “a data da destinarsi” comporta la necessità di rinnovare gli avvisi ex art. 772 c.p.c.
A conclusione delle operazioni:
Dal deposito decorre il termine di 40 giorni per gli altri chiamati all’eredità per accettare o rinunciare (art. 485 c.c.) Trascorso questo termine senza che abbiano deliberato, sono considerati eredi puri e semplici.
Effetti dell’accettazione con beneficio di inventario
Ai sensi dell’art. 510 c.c., l’accettazione con beneficio d’inventario fatta da uno dei chiamati giova anche agli altri.
L’effetto principale del beneficio d’inventario (art. 490 c.c.) è la separazione dei patrimoni.
In particolare:
Decadenza dal beneficio
L’erede decade dal beneficio se:
Costi dell’inventario
La procedura di inventario comporta i seguenti costi:
Le spese sono a carico dell’eredità (art. 511 c.c.), ma vengono solitamente poste dal giudice anticipatamente a carico del ricorrente.
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