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Accettazione dell’eredità con

beneficio d’inventario. Guida pratica alla redazione del verbale.

11 gennaio 2026

L’inventario è l’atto volto a documentare la situazione economico-patrimoniale dell’eredità al momento dell’apertura della successione. Esso consiste in una descrizione analitica, fedele e completa di tutti i beni, i diritti e i debiti facenti parte dell’asse ereditario.

Funzione dell’inventario nell’accettazione con beneficio

La funzione dell’inventario è duplice:

  • accertare la consistenza dell’asse ereditario, distinguendo attività e passività;
  • evitare la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede.

 

Proprio per questo motivo, affinché si producano gli effetti tipici dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è necessario che la dichiarazione di accettazione sia preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario, secondo quanto previsto dalla legge.

Termini per la redazione del verbale di inventario

L’inventario può essere redatto prima o dopo la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario.

Ai sensi dell’art. 484, comma 3, c.c., la dichiarazione di accettazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, redatto nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

Inventario precedente all’accettazione

Se l’inventario viene redatto prima dell’accettazione:

  • l’accettazione deve essere effettuata entro 40 giorni dal compimento dell’inventario (art. 487 c.c.).

 

Inventario successivo all’accettazione

Se l’inventario viene redatto dopo l’accettazione:

  • esso deve essere completato entro tre mesi dalla dichiarazione;
  • l’erede può chiedere al giudice una proroga di ulteriori tre mesi (art. 485 c.c.).

 

Termini per l’accettazione con beneficio d’inventario

Il codice civile distingue a seconda che il chiamato all’eredità sia o meno nel possesso dei beni ereditari.

Chiamato non nel possesso dei beni

Può accettare con beneficio d’inventario fino a quando il diritto di accettare non è prescritto, ossia entro 10 anni dall’apertura della successione (art. 487 c.c.).

Chiamato nel possesso dei beni ereditari

Deve:

  • redigere l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione;
  • in mancanza, è considerato erede puro e semplice.

 

 Il termine di tre mesi non si applica alle accettazioni con beneficio d’inventario improprie, obbligatorie per:

  • minori;
  • minori emancipati;
  • interdetti;
  • inabilitati;
  • persone giuridiche
    (ai sensi degli artt. 471-473 c.c.).

 

Chi può redigere il verbale di inventario

Ai sensi dell’art. 769 c.p.c., l’inventario può essere redatto:

  • dal cancelliere del tribunale competente (quello dell’ultimo domicilio del defunto); oppure
  • da un notaio, designato dal testatore o nominato dal tribunale.

 

È necessaria la presenza di un avvocato?

No. La procedura ha natura non contenziosa e non richiede l’assistenza obbligatoria di un avvocato.

Tuttavia, considerata la complessità e la delicatezza delle operazioni, il supporto di un legale è fortemente consigliato.

Attività preliminari alle operazioni di inventario

Prima dell’inizio delle operazioni, il pubblico ufficiale deve inviare l’avviso ex art. 772 c.p.c., almeno tre giorni prima, ai soggetti legittimati a partecipare:

  • coniuge superstite;
  • eredi legittimi presunti (artt. 565 ss. c.c.);
  • esecutore testamentario, eredi istituiti e legatari;
  • creditori che abbiano proposto opposizione alla rimozione dei sigilli.

 

Se i destinatari non risiedono né hanno eletto domicilio nel circondario del tribunale, l’avviso non è necessario; in loro vece viene nominato dal giudice un notaio rappresentante, su istanza di chi ha richiesto l’inventario.

Se ti occorre un modello di elezione di domicilio: 

https://dirittopratico.com/elezione-di-domicilio-modello/

L’avviso può essere inviato mediante:

  • PEC;
  • raccomandata A/R;
  • notifica a mani proprie effettuata dal pubblico ufficiale.

 

Se ti occorre un modello di avviso ex art. 772 c.p.c.: 

https://dirittopratico.com/avviso-inizio-operazioni-dinventario-ex-art-772-c-p-c-modello/

Contenuto del verbale di inventario

L’art. 775 c.p.c. disciplina il contenuto dell’inventario, che deve comprendere:

  1. Beni immobili

Descrizione degli immobili con:

  • natura;
  • ubicazione;
  • confini;
  • dati catastali e censuari.

I dati sono reperibili tramite visura catastale presso l’Agenzia delle Entrate.

  1. Beni mobili

Descrizione e stima dei beni mobili, con indicazione di:

  • peso e marchio per oggetti in oro e argento.

Se il pubblico ufficiale non è in grado di stimare i beni, può nominare uno o più stimatori (art. 774 c.p.c.), con onorario a carico dell’eredità e anticipato dalla parte che ha attivato la procedura.

  1. Denaro contante

Indicazione della quantità e specie delle monete.

  1. Attività e passività

Attività (esempi):

  • veicoli e altri beni mobili registrati;
  • conti correnti (con saldo alla data del decesso);
  • contratti di locazione attiva;
  • titoli di Stato, azioni, obbligazioni.

Passività (esempi):

  • cartelle esattoriali;
  • mutui e finanziamenti;
  • prestiti personali;
  • canoni di locazione passiva;
  • debiti condominiali.
  1. Documentazione

Descrizione di carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo.

Va sottolineato che al pubblico ufficiale è precluso il potere di compiere accertamenti sulla consistenza del patrimonio del “de cuius”. La completezza dell’inventario dipende dalla documentazione fornita dall’erede.

Rinvio e chiusura delle operazioni di inventario

Se le operazioni non possono concludersi nella stessa giornata, il pubblico ufficiale indica nel verbale una nuova data (art. 774 c.p.c.).

Il rinvio “a data da destinarsi” comporta la necessità di rinnovare gli avvisi ex art. 772 c.p.c.

A conclusione delle operazioni:

  • il verbale è firmato in ogni pagina dai presenti;
  • viene depositato in Cancelleria, previo pagamento della tassa di registrazione.

 

Dal deposito decorre il termine di 40 giorni per gli altri chiamati all’eredità per accettare o rinunciare (art. 485 c.c.) Trascorso questo termine senza che abbiano deliberato, sono considerati eredi puri e semplici.

Effetti dell’accettazione con beneficio di inventario

Ai sensi dell’art. 510 c.c., l’accettazione con beneficio d’inventario fatta da uno dei chiamati giova anche agli altri.

L’effetto principale del beneficio d’inventario (art. 490 c.c.) è la separazione dei patrimoni.

In particolare:

  1. l’erede conserva diritti e obblighi verso l’eredità;
  2. risponde dei debiti ereditari solo nei limiti del valore dei beni ricevuti;
  3. i creditori ereditari hanno preferenza sui beni dell’eredità.

 

Decadenza dal beneficio

L’erede decade dal beneficio se:

  • dispone dei beni ereditari senza autorizzazione giudiziaria (art. 493 c.c.);
  • omette o indica in mala fede beni o passività inesistenti (art. 494 c.c.).

 

Costi dell’inventario

La procedura di inventario comporta i seguenti costi:

  • contributo unificato € 98,00, salvo esenzioni (minori, interdetti, persone giuridiche);
  • diritti di cancelleria € 27,00;
  • tassa di registrazione € 200,00 (F24);
  • onorario del pubblico ufficiale.

Le spese sono a carico dell’eredità (art. 511 c.c.), ma vengono solitamente poste dal giudice anticipatamente a carico del ricorrente.

 

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