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ATTO DI CITAZIONE

L’atto di citazione costituisce l’atto introduttivo tipico del giudizio civile ordinario di cognizione davanti al Tribunale, secondo quanto previsto dal rito ordinario disciplinato dal Codice di procedura civile.

 Finalità dell’atto di citazione

L’atto di citazione ha la funzione di:

  • instaurare formalmente il contraddittorio tra le parti, dando avvio al procedimento giudiziario;
  • comunicare al convenuto le pretese dell’attore (parte attrice), consentendogli di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa;
  • fissare la data dell’udienza e individuare il giudice competente;
  • contenere le domande giudiziali (petitum) e la causa petendi, ossia i fatti e i motivi giuridici posti a fondamento della domanda;
  • specificare l’invito al convenuto a costituirsi in giudizio entro un termine perentorio (venti giorni prima dell’udienza), con espresso avvertimento delle decadenze previste in caso di ritardo o mancata costituzione.

Disciplina normativa

L’atto di citazione è regolato dagli articoli 163 e seguenti del Codice di procedura civile, ed in particolare:

  • 163 c.p.c.: elenca gli elementi essenziali dell’atto (tra cui le parti, il giudice adito, l’esposizione dei fatti, le conclusioni, l’udienza fissata, ecc.);
  • 164 c.p.c.: disciplina le ipotesi di nullità dell’atto e i relativi rimedi;
  • 165 c.p.c.: prescrive l’obbligo, per l’attore, di iscrivere a ruolo la causa entro dieci giorni dalla notificazione dell’atto;
  • 166–167 c.p.c.: regolano i termini e i contenuti della costituzione del convenuto;
  • 171-bis c.p.c.: introdotto dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), prevede la designazione del giudice e l’adozione del calendario del processo.
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