L’atto di citazione costituisce l’atto introduttivo tipico del giudizio civile ordinario di cognizione davanti al Tribunale, secondo quanto previsto dal rito ordinario disciplinato dal Codice di procedura civile.
L’atto di citazione ha la funzione di:
L’atto di citazione è regolato dagli articoli 163 e seguenti del Codice di procedura civile, ed in particolare: