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Cittadinanza va concessa anche se l’iscrizione all’anagrafe fu tardiva

Cassazione civile, sez. I, sentenza 17/05/2017 n° 12380

Con la sentenza n. 12380 del 17/05/2017 la prima sezione della Corte di Cassazione chiarisce, in materia di cittadinanza, i requisiti richiesti dall’art. 4 L. 91/1992 per l’acquisto della cittadinanza italiana.

Il caso

I.C., nata in Italia il 5/06/1991 da genitori immigrati dall’ex Jugoslavia richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana per essere nata e residente in Italia dalla nascita e fino al raggiungimento della maggiore età in modo continuativo.

La norma di riferimento è l’art. 4 della Legge 91/1992 che, al secondo comma, afferma: “Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”.

La Corte d’appello di Bologna, confermando la pronuncia di primo grado, rigettava la richiesta dell’istante motivando il diniego sulle risultanze probatorie dalle quali emergeva che i genitori avessero indicato nell’atto di nascita di C. la loro residenza estera in Dardania e che solo nel 1995 avessero richiesto l’iscrizione della figlia all’anagrafe.

Secondo i giudici di merito la discrasia temporale tra l’atto di nascita (1991) e l’iscrizione all’anagrafe (1995) non consentirebbe di dimostrare la continuativa residenza della giovane in Italia; anzi, proprio l’indicazione di una residenza estera nell’atto di nascita “prevale in quanto atto consapevole e partecipato”.

La pronuncia della Cassazione

Il Supremo Collegio, ai fini del riconoscimento della cittadinanza, pronuncia il seguente principio di diritto: “la definizione giuridica di residenza, mutuabile dalle disposizioni processuali in materia di notificazione degli atti giudiziari, si fonda sul criterio della effettività da ritenersi prevalente sulla residenza anagrafica”.

Peraltro, come evidenziato dalla circolare ministeriale n. 22 del 2007, l’eventuale iscrizione anagrafica tardiva del minore non può pregiudicare l’acquisto della cittadinanza italiana quando vi sia in concreto la residenza effettiva.

Secondo la Corte di Cassazione, la Corte d’Appello di Bologna non ha assunto come parametro normativo dell’accertamento da svolgere la residenza effettiva della ricorrente avendo dato rilievo assorbente alla dichiarazione, del tutto contrastante con i molteplici riscontri probatori contrari posti a base della domanda di cittadinanza.

Ad avviso della Cassazione il ritardo nella regolarizzazione della residenza della ricorrente da parte dei genitori si giustifica con la loro condizione di cittadini stranieri sicuramente non in possesso delle competenze necessarie a conoscere i requisiti richiesti per l’acquisto della cittadinanza italiana e può essere superato da documentazione che comprovi la stabile residenza in Italia della ricorrente negli anni dalla nascita all’iscrizione all’anagrafe. Nel caso di specie sono state prodotte certificazioni delle vaccinazione eseguite a Bologna tra il 1991 e il 1995, i libretti di lavoro paterno che dimostrano la sua abituale residenza in Italia nonché la percezione degli assegni familiari che attestano l’inclusione della minore nel nucleo familiare anche prima dell’iscrizione all’anagrafe.

Ricorrendo, dunque, al criterio della residenza effettiva la Cassazione ritiene che l’accertamento del giudice di merito avrebbe dovuto essere svolto in concreto e non in astratto. Per tali motivi annulla con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Bologna.

 

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