Diffida di pagamento e formale messa in mora in caso di morosità dell'inquilino
8 gennaio 2026
La diffida di pagamento e la formale messa in mora sono strumenti giuridici utilizzati dal creditore per sollecitare l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria non ancora soddisfatta dal debitore.
La diffida di pagamento consiste in una comunicazione scritta con cui si invita il debitore a effettuare il pagamento entro un termine determinato, avvertendolo delle possibili conseguenze in caso di inadempimento.
La messa in mora, disciplinata dall’art. 1219 del Codice Civile, rappresenta un atto formale con cui il creditore intima al debitore di adempiere, producendo effetti giuridici rilevanti, quali la decorrenza degli interessi moratori e la responsabilità per il ritardo.
Entrambi gli strumenti hanno la funzione di tutelare il creditore, costituendo spesso un passaggio preliminare all’avvio di azioni legali per il recupero del credito.
Di seguito vi forniamo un modello da utilizzare nel caso in cui la morosità riguardi l’inquilino che non paga il canone di locazione.
Alla c.a. del sig. (inserire dati del debitore)
OGGETTO: richiesta di pagamento e costituzione in mora ai sensi e per gli effetti dell’art. 1219 c.c.
Il sottoscritto:
in qualità di proprietario dell’immobile sito in Milano alla via ________________,
con riferimento a quanto in oggetto epigrafato, Le significa quanto segue.
PREMESSO
xx/xx/xx e residente in _____ alla via_____ c.f. XXXXXXX, contratto di locazione avente ad oggetto l’unità immobiliare sita in _____ alla via _____ identificata catastalmente _______
(riportare la cifra in lettere) annui, da pagarsi in rate mensili anticipate di € _____ (riportare la cifra in lettere) entro il giorno xx di ciascun mese;
per una somma complessiva di euro ______ (riportare la cifra in lettere),
Tutto ciò premesso
VI INTIMO E DIFFIDO
formalmente, di provvedere al pagamento della somma di euro _______ entro e non oltre il termine di giorni
15 dal ricevimento della presente.
I sottoscritti precisano, inoltre, che tale atto è da intendersi quale formale costituzione in mora ai sensi
dell’art. 1219 del codice civile.
Nel caso in cui il summenzionato termine decorrerà inutilmente, i sottoscritti creditori provvederanno ad
adire l’Autorità Giudiziaria al fine di vedere riconosciute le proprie ragioni, con ulteriore aggravio di spese a
Vs. esclusivo carico.
DATA
FIRMA
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