Foglio delle notizie: come compilarlo
e chiuderlo in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
28 gennaio 2026
Cos’è il foglio delle notizie nel processo civile
L’art. 280 del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico sulle Spese di Giustizia) prevede l’istituzione di un apposito registro denominato “foglio delle notizie”.
Si tratta di uno strumento contabile-amministrativo finalizzato a riepilogare tutte le spese del processo che risultano anticipate dall’erario o prenotate a debito, in vista del loro eventuale recupero da parte dello Stato.
In passato il foglio delle notizie veniva compilato in forma cartacea ed inserito nel fascicolo d’ufficio. Oggi, con l’avvento del processo civile telematico, tutte le operazioni relative al foglio notizie vengono effettuate tramite l’applicativo ministeriale SIAMM (sistema informativo automatizzato Magistratura e Ministero).
Cosa va inserito nel foglio delle notizie
Nel foglio delle notizie confluiscono esclusivamente le spese ripetibili, ossia quelle suscettibili di recupero da parte dell’amministrazione. In particolare, vengono annotate:
Chi apre il foglio delle notizie
Il foglio delle notizie viene aperto dal funzionario dell’ufficio giudiziario presso il quale è maturata la spesa anticipata o prenotata a debito, che provvede alla relativa annotazione nel registro.
Quando e da chi viene chiuso il foglio delle notizie
Affinché il foglio delle notizie possa essere chiuso, è necessario che le statuizioni sulle spese siano divenute definitive.
Ai sensi dell’art. 227-ter T.U.S.G., gli uffici giudiziari possono procedere alla riscossione delle spese solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Come si chiude il foglio delle notizie: i principali scenari
La chiusura del foglio delle notizie rappresenta uno degli aspetti più delicati dell’intera procedura. Di seguito, i casi più ricorrenti.
In presenza di sospensione o interruzione del processo, il foglio delle notizie non può essere chiuso fino alla definizione del giudizio.
In caso di estinzione del processo, tutte le parti sono obbligate solidalmente al pagamento delle spese prenotate a debito (art. 134, comma 5, T.U.S.G.).
Il foglio notizie va chiuso con l’indicazione: “c’è titolo per il recupero”.
Il recupero delle spese deve essere effettuato nei confronti di tutte le parti obbligate solidalmente. È vietato accollare le spese esclusivamente alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (art. 134, comma 3, T.U.S.G.).
Il foglio notizie va chiuso con: “c’è titolo per il recupero”.
Quando il giudice dispone la compensazione delle spese, ciascuna parte sopporta le proprie. In tal caso:
Il foglio notizie si chiude con: “non c’è titolo per il recupero”.
Ai sensi dell’art. 133 T.U.S.G., se risulta soccombente la parte non ammessa al patrocinio, il giudice dispone che la rifusione delle spese avvenga in favore dello Stato.
Il foglio notizie va chiuso con: “c’è titolo per il recupero”.
Se la parte ammessa al PSS risulta soccombente:
Il cancelliere attesta la chiusura con: “non c’è titolo per il recupero”.
Eccezione – Diritto di rivalsa dello Stato
Lo Stato può esercitare il diritto di rivalsa quando la parte ammessa al PSS, a seguito della vittoria o della transazione, abbia conseguito un importo pari ad almeno il sestuplo delle spese sostenute. In tal caso, le spese anticipate diventano recuperabili.
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