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Foglio delle notizie: come compilarlo

e chiuderlo in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

28 gennaio 2026

Cos’è il foglio delle notizie nel processo civile

L’art. 280 del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico sulle Spese di Giustizia) prevede l’istituzione di un apposito registro denominato “foglio delle notizie”.
Si tratta di uno strumento contabile-amministrativo finalizzato a riepilogare tutte le spese del processo che risultano anticipate dall’erario o prenotate a debito, in vista del loro eventuale recupero da parte dello Stato.

In passato il foglio delle notizie veniva compilato in forma cartacea ed inserito nel fascicolo d’ufficio. Oggi, con l’avvento del processo civile telematico, tutte le operazioni relative al foglio notizie vengono effettuate tramite l’applicativo ministeriale SIAMM (sistema informativo automatizzato Magistratura e Ministero).

Cosa va inserito nel foglio delle notizie

Nel foglio delle notizie confluiscono esclusivamente le spese ripetibili, ossia quelle suscettibili di recupero da parte dell’amministrazione. In particolare, vengono annotate:

  • Spese anticipate dall’erario (art. 107, comma 3, T.U.S.G.), ad esempio l’onorario del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
  • Spese prenotate a debito (art. 108 T.U.S.G.), come il contributo unificato e gli altri oneri di giustizia.

 

Chi apre il foglio delle notizie

Il foglio delle notizie viene aperto dal funzionario dell’ufficio giudiziario presso il quale è maturata la spesa anticipata o prenotata a debito, che provvede alla relativa annotazione nel registro.

Quando e da chi viene chiuso il foglio delle notizie

Affinché il foglio delle notizie possa essere chiuso, è necessario che le statuizioni sulle spese siano divenute definitive.
Ai sensi dell’art. 227-ter T.U.S.G., gli uffici giudiziari possono procedere alla riscossione delle spese solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

  • In caso di appello, il foglio delle notizie deve essere trasmesso all’ufficio del giudice di secondo grado, che provvederà alla chiusura includendo le spese di primo e secondo grado.
  • In caso di ricorso per Cassazione, il foglio notizie viene chiuso dall’ufficio del giudice d’appello, dopo aver annotato anche le spese maturate dinanzi alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 208 T.U.S.G.

 

Come si chiude il foglio delle notizie: i principali scenari

La chiusura del foglio delle notizie rappresenta uno degli aspetti più delicati dell’intera procedura. Di seguito, i casi più ricorrenti.

  1. Procedimento sospeso o interrotto

In presenza di sospensione o interruzione del processo, il foglio delle notizie non può essere chiuso fino alla definizione del giudizio.

  1. Estinzione del giudizio ex art. 309 c.p.c.

In caso di estinzione del processo, tutte le parti sono obbligate solidalmente al pagamento delle spese prenotate a debito (art. 134, comma 5, T.U.S.G.).
Il foglio notizie va chiuso con l’indicazione: “c’è titolo per il recupero”.

  1. Transazione tra le parti

Il recupero delle spese deve essere effettuato nei confronti di tutte le parti obbligate solidalmente. È vietato accollare le spese esclusivamente alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (art. 134, comma 3, T.U.S.G.).
Il foglio notizie va chiuso con: “c’è titolo per il recupero”.

  1. Compensazione delle spese

Quando il giudice dispone la compensazione delle spese, ciascuna parte sopporta le proprie. In tal caso:

  • non può essere avviata alcuna attività di recupero;
  • non è esercitabile il diritto di rivalsa nei confronti della parte ammessa al PSS (art. 134 T.U.S.G.).

Il foglio notizie si chiude con: “non c’è titolo per il recupero”.

  1. Spese a carico della parte soccombente non ammessa al PSS

Ai sensi dell’art. 133 T.U.S.G., se risulta soccombente la parte non ammessa al patrocinio, il giudice dispone che la rifusione delle spese avvenga in favore dello Stato.
Il foglio notizie va chiuso con: “c’è titolo per il recupero”.

  1. Soccombenza della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

Se la parte ammessa al PSS risulta soccombente:

  • non è tenuta al pagamento delle spese processuali;
  • l’onorario del difensore resta a carico dell’erario;
  • contributo unificato e diritti di cancelleria non vengono riscossi.

Il cancelliere attesta la chiusura con: “non c’è titolo per il recupero”.

Eccezione – Diritto di rivalsa dello Stato
Lo Stato può esercitare il diritto di rivalsa quando la parte ammessa al PSS, a seguito della vittoria o della transazione, abbia conseguito un importo pari ad almeno il sestuplo delle spese sostenute. In tal caso, le spese anticipate diventano recuperabili.

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