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Identificazione delle amministrazioni pubbliche ai fini della prenotazione a debito del contributo unificato

6.08.2026

di Valeria Giannoni

L’articolo 158 del Testo Unico sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002) prevede specifiche agevolazioni fiscali per le amministrazioni pubbliche che siano parte di un processo giudiziario.

In particolare, la norma consente alle amministrazioni pubbliche di procedere alla prenotazione a debito delle seguenti voci:

  • contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario;
  • imposta di bollo nel processo contabile;
  • imposta di registro.

 

Il problema interpretativo nella prassi degli uffici giudiziari

Nella prassi applicativa degli uffici giudiziari si è posto un rilevante problema interpretativo: quali sono le amministrazioni pubbliche legittimate a beneficiare del regime di favore previsto dall’art. 158 T.U.S.G.?

Il dubbio nasce dal fatto che non tutti gli enti pubblici, pur qualificati come tali dall’ordinamento, sono considerati “amministrazioni pubbliche” ai fini del Testo Unico sulle spese di giustizia. Restano infatti esclusi, ad esempio, gli enti locali, gli enti pubblici economici ed altri soggetti pubblici.

La definizione di amministrazione pubblica nel T.U. spese di giustizia

L’individuazione delle amministrazioni ammesse alla prenotazione a debito si rinviene nello stesso D.P.R. 115/2002.
L’art. 3, comma 1, lettera q) stabilisce che per amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito si intende:

“l’amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico”.

La norma individua quindi due categorie:

  1. Amministrazione dello Stato
    (ad esempio: Ministeri, Prefetture, Presidenza del Consiglio dei Ministri);
  2. Altra amministrazione pubblica, purché espressamente ammessa da una norma di legge alla prenotazione a debito (ipotesi residuale).

Difesa dell’Avvocatura dello Stato e prenotazione a debito

Dal tenore letterale della norma emerge chiaramente che, affinché un ente pubblico possa beneficiare del regime fiscale di favore previsto dall’art. 158 T.U.S.G., non è sufficiente la difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato.

È invece indispensabile l’esistenza di una norma di legge che preveda espressamente la possibilità di prenotare a debito le spese processuali.

L’estensione normativa alle Agenzie fiscali

Un esempio significativo di estensione legislativa è rappresentato dal decreto-legge n. 34/2023, che ha modificato l’art. 12, comma 5, del d.l. n. 16/2012.

La disposizione attualmente prevede che le norme di cui all’art. 158 T.U.S.G. si applichino anche a:

  • Agenzia delle Entrate;
  • Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • Agenzia del Territorio e del Demanio;
  • Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Questa modifica normativa conferma che, ai fini dell’ammissione alla prenotazione a debito, è necessaria una espressa previsione di diritto positivo.

Le amministrazioni escluse dalla prenotazione a debito

In assenza di una specifica disposizione di legge, alcune amministrazioni pubbliche restano escluse dal beneficio.
È il caso, ad esempio, dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Tale Agenzia, pur essendo difesa dall’Avvocatura dello Stato, non rientra tra le amministrazioni ammesse alla prenotazione a debito delle spese processuali, poiché il d.lgs. n. 159/2011, che ne disciplina l’istituzione, non prevede espressamente tale facoltà con riferimento alle spese del processo civile.

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