28.04.2026
Il potere di grazia rappresenta uno degli istituti più peculiari del diritto costituzionale italiano, collocandosi all’incrocio tra esigenze di giustizia sostanziale, umanità della pena e funzione di equilibrio tra i poteri dello Stato. In questo articolo analizzeremo in chiave giuridica la normativa di riferimento, l’evoluzione storica, i presupposti applicativi e il procedimento istruttorio che conduce alla concessione della grazia.
Cos’è il potere di grazia
La grazia è un atto di clemenza individuale con cui il Presidente della Repubblica estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta a un soggetto condannato con sentenza definitiva, oppure ne commuta la specie.
Si tratta, dunque, di un provvedimento che incide sulla fase esecutiva della pena, senza eliminare gli effetti penali della condanna.
È importante distinguere la grazia dall’amnistia e dall’indulto: mentre questi ultimi sono atti di clemenza generale adottati dal Parlamento, la grazia ha carattere individuale ed è esercitata dal Capo dello Stato.
Evoluzione storica del potere di grazia
Il potere di grazia ha origini antiche, risalenti alle monarchie assolute, dove rappresentava una manifestazione della sovranità del monarca. In epoca statutaria, con lo Statuto Albertino, la grazia era prerogativa del Re.
Con il passaggio istituzionale dalla Monarchia alla Repubblica, tale potere è stato mantenuto in capo al Presidente della Repubblica, ma reinterpretato in chiave costituzionale, come strumento eccezionale volto a garantire principi di equità e umanità.
Quando è possibile concedere la grazia
La concessione della grazia non è subordinata a presupposti rigidamente tipizzati dalla legge. Tuttavia, la prassi e la dottrina individuano alcuni criteri ricorrenti:
- Situazioni di particolare umanità, come gravi condizioni di salute del condannato;
- Evidenti sproporzioni tra reato e pena inflitta;
- Comportamenti meritevoli del condannato durante l’esecuzione della pena;
- Mutamenti del contesto sociale o normativo che rendano la pena eccessivamente afflittiva;
- Esigenze di giustizia sostanziale non altrimenti soddisfatte.
La grazia non può invece incidere sulla responsabilità penale accertata con sentenza definitiva, né eliminare gli effetti civili della condanna.
Normativa sul potere di grazia
Il fondamento normativo del potere di grazia si rinviene principalmente nell’art. 87, comma 11, della Costituzione italiana, che attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di “concedere grazia e commutare le pene”.
Ulteriori disposizioni rilevanti sono contenute nel codice di procedura penale (artt. 174 e 681 e ss. c.p.p.), che disciplinano il procedimento per la concessione della grazia, e nella prassi amministrativa consolidata presso il Ministero della Giustizia.
Il decreto di grazia è la risultante di un vero e proprio procedimento che si snoda attraverso una pluralità di atti e di fasi.
- Domanda di grazia
Il procedimento per la concessione della grazia può essere avviato:
- su domanda del condannato o di un suo prossimo congiunto o del convivente o del tutore o del curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale;
- su proposta del Ministro della Giustizia.
- Istruttoria
Instaurato, dunque, il procedimento, segue la fase dell’istruttoria.
L’istruttoria è condotta dal Ministero della Giustizia, in particolare dagli uffici competenti del Dipartimento per gli affari di giustizia. Durante questa fase vengono raccolti elementi rilevanti, tra cui:
- informazioni sulla condotta del condannato;
- pareri dell’autorità giudiziaria;
- eventuali relazioni delle autorità penitenziarie;
- documentazione sanitaria o sociale.
La prassi delle relazioni tra il Ministro e gli organi giurisdizionali ha poi portato a meglio precisare quali siano le «informazioni» e gli «elementi di giudizio» da utilizzare ai fini della determinazione circa la concessione, o meno, della clemenza nei singoli casi.
Tra tali elementi vanno ricompresi – oltre ovviamente quelli desumibili dalla sentenza di condanna, dai precedenti dell’interessato e dai procedimenti in corso a suo carico – anche le dichiarazioni delle parti lese o dei prossimi congiunti della vittima, circa il risarcimento del danno e la concessione del perdono, nonché, in relazione alla valutazione della personalità del soggetto, le informazioni inerenti alle condizioni familiari e a quelle economiche, alla condotta dell’interessato, richiedendosi, infine, per i detenuti anche l’estratto della cartella personale ed il c.d. rapporto di condotta.
- Proposta
A conclusione della istruttoria il Ministro decide se formulare motivatamente la “proposta” di grazia al Presidente della Repubblica ovvero se adottare un provvedimento di archiviazione.
Se il Guardasigilli formula la “proposta” motivata di grazia e predispone lo schema del provvedimento mostra ovviamente con ciò di ritenere sussistenti i presupposti, sia di legittimità che di merito, per la concessione dell’atto di clemenza.
Spetterà, poi, al Presidente della Repubblica valutare autonomamente la ricorrenza, sulla base dell’insieme degli elementi trasmessi dal Guardasigilli, di quelle ragioni essenzialmente umanitarie che giustificano l’esercizio del potere in esame. In caso di valutazione positiva del Capo dello Stato seguirà la controfirma del decreto di grazia da parte del Ministro, che provvederà a curare anche gli adempimenti esecutivi.
La sentenza n. 200/2006 della Corte costituzionale: natura sostanziale del potere di grazia
Un passaggio decisivo nella definizione della natura giuridica del potere di grazia è rappresentato dalla sentenza n. 200 del 2006 della Corte costituzionale, intervenuta a dirimere un conflitto di attribuzione tra il Presidente della Repubblica e il Ministro della giustizia.
La questione sottoposta al giudizio della Corte riguardava la titolarità effettiva del potere di grazia: in particolare, si discuteva se tale potere dovesse considerarsi esclusivo del Presidente della Repubblica, oppure se fosse sostanzialmente condizionato dalla volontà del Ministro della giustizia, titolare della controfirma e dell’iniziativa procedimentale.
La Corte costituzionale, con una pronuncia destinata a segnare profondamente l’assetto dei rapporti tra gli organi costituzionali, ha affermato che il potere di grazia, previsto dall’art. 87 della Costituzione, è attribuito in via sostanziale ed esclusiva al Presidente della Repubblica. Ne consegue che il Capo dello Stato non si limita a recepire una proposta governativa, ma esercita un’autonoma valutazione discrezionale circa l’opportunità della concessione del provvedimento di clemenza.
In tale prospettiva, il ruolo del Ministro della giustizia è stato ricondotto nell’alveo di una funzione istruttoria e collaborativa. Egli è chiamato a curare l’acquisizione degli elementi rilevanti, a formulare eventuali osservazioni e a controfirmare il decreto presidenziale, ma non dispone di un potere di veto idoneo a impedire l’esercizio della prerogativa presidenziale.
La Corte ha inoltre sottolineato come il potere di grazia risponda a finalità di carattere umanitario ed equitativo, ponendosi come strumento eccezionale di temperamento della rigidità del sistema penale, in coerenza con i principi costituzionali di cui all’art. 27 della Costituzione. Proprio tale funzione giustifica la sua attribuzione al Presidente della Repubblica, quale organo di garanzia, estraneo al circuito dell’indirizzo politico.
La sentenza n. 200/2006 ha dunque chiarito in modo definitivo che il potere di grazia non è soltanto formalmente presidenziale, ma sostanzialmente riconducibile alla sfera decisionale autonoma del Capo dello Stato, consolidando un’interpretazione che valorizza il ruolo di equilibrio e garanzia proprio della Presidenza della Repubblica.
Conclusioni
Il potere di grazia del Presidente della Repubblica rappresenta un istituto di grande rilievo nel sistema giuridico italiano, fungendo da correttivo eccezionale del sistema penale. La sua disciplina, pur essendo essenziale, si arricchisce attraverso la prassi e l’interpretazione giurisprudenziale.
Comprendere quando e come può essere concessa la grazia è fondamentale per coglierne la funzione di equilibrio tra legalità e giustizia sostanziale, in un ordinamento che riconosce il valore della dignità umana anche nella fase esecutiva della pena.
Se vuoi consultare la sentenza della Corte Costituzionale ti lasciamo il link qui:
https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2006/200
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