• Home
  • Chi siamo
  • Post
    • DIRITTO PRIVATO
    • DIRITTO AMMINISTRATIVO
    • DIRITTO PENALE
    • DIRITTO TRIBUTARIO
    • DIRITTO PENITENZIARIO
  • Servizi di cancelleria
  • Modelli
  • Offrici un caffè

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può “cacciare” un ministro? Il caso Santanchè e i limiti del potere del Governo.

25.03.2026

I recenti fatti di cronaca che hanno condotto la premier Meloni a chiedere le dimissioni della ministra Santanché, ha riproposto il quesito se il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia o meno il potere di revocare dall’incarico un singolo ministro.

La risposta in breve è no, ma argomentiamola giuridicamente.

La nomina dei ministri e il ruolo del Presidente della Repubblica

Secondo l’articolo 92 della Costituzione, il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

Nonostante la scelta dei singoli ministri venga, di fatto, compiuta dal Presidente del Consiglio, è il Presidente della Repubblica Italiana ad esercitare formalmente il potere di nomina.

Dunque, se il potere è formalmente attribuito al Presidente della Repubblica, esso non può essere esercitato (nemmeno nel suo risvolto negativo della revoca) dal Presidente del Consiglio, per il principio di separazione dei poteri dello Stato.

La mancanza di una norma che attribuisca il potere di revoca dei ministri al Presidente del Consiglio

Manca, nella legge italiana, una norma che espressamente attribuisca al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di revocare un singolo ministro.

Tale lacuna è corollario di una scelta da parte dei costituenti di intendere il Governo quale organo collegiale e non gerarchico come accade nei sistemi in cui vige il premierato.

L’art. 95 della Costituzione elenca i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri il quale dirige la politica generale del Governo, mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuove e coordina l’attività dei Ministri, ma non ha la prerogativa di rimuoverli dall’incarico.

Il ruolo del Parlamento nella revoca di un singolo Ministro

Posto, quindi, che il Presidente del Consiglio dei Ministri non ha il potere di “licenziare” un singolo ministro, quale via è adottabile?

Una soluzione è quella della mozione di sfiducia del Parlamento nei confronti del singolo ministro.

In Italia il Governo è costantemente sottoposto al rapporto di fiducia delle due Camere. Una volta che questo rapporto di fiducia cessi, il Governo è costretto a dimettersi.

Ma la mozione di sfiducia può riguardare anche un singolo ministro?

La Costituzione nulla dice al riguardo, tuttavia tale ipotesi è contemplata dall’art. 115 del regolamento della Camera dei Deputati che espressamente prevede la mozione avente ad oggetto le dimissioni di un singolo ministro. In tale caso non è l’intero Governo a doversi dimettere, ma solo il ministro sfiduciato.

La Corte Costituzionale estende la norma anche al Senato

Questa norma non è presente anche nel regolamento del Senato.

Tale lacuna è stata, tuttavia, colmata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 7 del 1996.

Secondo la Corte, il fatto che l’istituto della sfiducia individuale non sia stato tradotto in una espressa previsione non porta a farlo ritenere fuori dal quadro costituzionale.

Nell’interpretazione della Costituzione, occorre privilegiare l’argomento logico-sistematico: si tratta, allora, di accertare se la sfiducia individuale, benché non contemplata espressamente, possa, tuttavia, reputarsi elemento intrinseco al disegno tracciato negli artt. 92, 94 e 95 della Costituzione, suscettibile di essere esercitato a causa di esigenze poste dalle vicissitudini governative.

Sarebbe erroneo ritenere che il principio di collegialità, che informa l’attività di Governo, debba essere intesa come necessità di sottoporre tutti i suoi membri alla medesima sorte nel caso in cui il rapporto di fiducia venga a cessare solo nei confronti di un singolo ministro. In questo casi, anzi, il recupero dell’unitarietà di indirizzo politico può essere favorito proprio dal ricorso all’istituto della sfiducia individuale.

Inoltre, secondo la Corte Costituzionale non c’è da temere che dall’ammissibilità dell’istituto della sfiducia individuale derivi, nel rapporto fra Parlamento e Governo, il rischio di una preminenza dell’organo parlamentare tale da amplificarne il ruolo e tale da esporre individualmente i singoli componenti dell’esecutivo ai mutevoli e contingenti orientamenti di maggioranze parlamentari, anche occasionali.

Di fronte a mozioni di sfiducia presentate nei confronti dei singoli ministri, il Presidente del Consiglio che ne condivida l’operato può sempre trasferire la questione della fiducia sull’intero Governo.

Il peso della politica più del diritto

In casi come quello di Santanchè, il nodo non è tanto giuridico, quanto politico.

Posto che il Presidente del Consiglio non gode di alcun potere di revoca dei singoli ministri che compongono il Governo, resta la responsabilità politica di una scelta di non dimettersi che appare come una prova di forza tra premier e ministro.

© Copyright 2025. by WavesWeb TM

Termini di servizio

Informativa privacy