18.03.2026
Il diritto di voto rappresenta uno dei pilastri fondamentali di ogni ordinamento democratico.
In Italia, esso è tutelato dall’art. 48 della Costituzione che riconosce il diritto di voto a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età (e, quindi, la capacità d’agire).
Il voto deve essere personale, eguale, libero e segreto. Tuttavia, quando si parla di persone in condizione di incapacità civile, emergono questioni delicate che coinvolgono il bilanciamento tra tutela della persona e partecipazione democratica.
- Incapacità civile: inquadramento giuridico
L’incapacità civile (o legale) indica la condizione giuridica di chi non è totalmente idoneo a compiere atti giuridici e ad assumere obblighi, limitandone la capacità di agire.
Nel diritto civile italiano, l’incapacità può assumere diverse forme. Oltre alla minore età vi sono:
- Interdizione
- inabilitazione
- amministrazione di sostegno
Questi istituti mirano a proteggere soggetti che non sono in grado, in tutto o in parte, di provvedere ai propri interessi. Tuttavia, occorre indagare se ed in che modo questa incapacità possa ripercuotersi sul diritto di voto.
- Il diritto di voto e le limitazioni previste
La Costituzione italiana stabilisce che il diritto di voto può essere limitato solo in casi eccezionali, tra cui:
- incapacità civile
- sentenze penali irrevocabili
- casi di indegnità morale indicati dalla legge
In passato, l’interdizione comportava automaticamente la perdita del diritto di voto. Tuttavia, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale ha progressivamente ridotto queste limitazioni.
Oggi, la tendenza è quella di considerare il diritto di voto come un diritto fondamentale difficilmente comprimibile, anche in presenza di misure di protezione.
- Evoluzione legislativa in materia
Il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle Leggi recanti norme per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), nella sua formulazione originaria, prevedeva all’art. 2 primo comma (punto n. 1), l’esclusione del diritto di voto per gli interdetti e per gli inabilitati per infermità di mente.
Tale previsione è stata rimossa dall’art. 11 della Legge 13 maggio 1978, n. 180 (Legge Basaglia) la quale ha, quindi, rimosso ogni residua causa di limitazione del diritto di voto per incapacità civile dal nostro ordinamento.
L’interdetto e l’inabilitato per infermità di mente, pertanto, sono titolari del diritto di voto.
Il legislatore del 1978 avvertì l’esigenza di estendere il diritto di voto anche agli interdetti e agli inabilitati, in considerazione dell’ampio ricorso che all’epoca si faceva a tali istituti. Essi venivano infatti applicati anche a soggetti che, pur presentando difficoltà nella gestione del proprio patrimonio, non erano privi di una capacità di giudizio tale da giustificare l’esclusione dal voto; si pensi, ad esempio, a persone affette da schizofrenia o da dipendenza dal gioco d’azzardo.
- Orientamenti giurisprudenziali e principi sovranazionali
La giurisprudenza, anche a livello europeo, ha progressivamente rafforzato la tutela del diritto di voto delle persone con disabilità o incapacità.
In particolare, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha affermato che restrizioni generalizzate e automatiche sono incompatibili con i principi democratici.
Inoltre, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità promuove la piena partecipazione alla vita politica, inclusa la possibilità di votare.
Riflessioni finali
Il rapporto tra incapacità civile e diritto di voto rappresenta un banco di prova per la maturità democratica di un ordinamento. Garantire il diritto di voto anche ai soggetti più fragili, infatti, non è solo una questione giuridica, ma un’esigenza etica e costituzionale.
L’evoluzione normativa italiana mostra un progressivo superamento di logiche escludenti, in favore di un modello inclusivo che valorizza la dignità e l’autonomia della persona.
Il percorso, tuttavia, non può ritenersi concluso. Se, da un lato, le iniziative legislative succedutesi nel tempo perseguono un obiettivo certamente encomiabile, dall’altro l’estensione indiscriminata del diritto di voto ha finito per ricomprendere anche soggetti privi della necessaria capacità di giudizio. Si giunge così, paradossalmente, a ritenere titolare del diritto di voto perfino una persona in stato di coma profondo, con il rischio che il voto espresso non risulti effettivamente libero e personale, come invece prescritto dall’art. 48 della Costituzione.
Sarebbe, quindi, auspicabile un giudizio individuale da parte del giudice sulla reale idoneità dell’incapace civile ad esprimere liberamente e personalmente il proprio diritto di voto, ferma restando l’esclusione di qualunque automatismo legato alla mera dichiarazione dell’incapacità civile del soggetto.