Forme di intervento volontario nel processo civile e obbligo di pagamento del contributo unificato
L’art. 14, comma 3, del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia) stabilisce che «le altre parti, quando svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato».
La disposizione ha posto, sin dalla sua introduzione, un rilevante problema applicativo, ossia l’individuazione delle forme di intervento nel processo civile alle quali debba applicarsi l’obbligo di versamento del contributo unificato.
Per rispondere a tale quesito è necessario richiamare l’art. 105 c.p.c., che disciplina le forme di intervento volontario del terzo, ossia i casi in cui un soggetto estraneo al giudizio già instaurato decide di prendervi parte.
Le forme di intervento previste dall’art. 105 c.p.c.
L’intervento principale ricorre quando il terzo fa valere un proprio diritto in giudizio, ponendosi in contrasto con entrambe le parti originarie.
In particolare, il terzo:
Esempio
A e B sono in lite per la proprietà di un immobile; C interviene nel giudizio sostenendo di esserne il vero proprietario.
L’intervento litisconsortile si verifica quando il terzo interviene per far valere un diritto proprio, ma in comunanza di causa con una delle parti.
In questo caso:
Esempio
Due comproprietari di un bene: uno solo promuove il giudizio; l’altro interviene successivamente per tutelare il proprio diritto.
Nell’intervento adesivo dipendente, il terzo non fa valere un diritto proprio, ma interviene esclusivamente per sostenere le ragioni di una delle parti, in quanto portatore di un interesse giuridico all’esito favorevole della causa.
Le sue caratteristiche principali sono:
Esempio
L’assicuratore che interviene nel giudizio tra danneggiato e assicurato per sostenere quest’ultimo.
Intervento del terzo e contributo unificato: quando è dovuto?
Una volta ricostruite le forme di intervento ex art. 105 c.p.c., occorre individuare quale di esse comporti l’obbligo di pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 115/2002.
Sul punto è intervenuta la Circolare del Ministero della Giustizia del 30 gennaio 2015, che ha chiarito come l’obbligo di versamento del contributo unificato debba ritenersi limitato al solo intervento principale, previsto dall’art. 105, comma 1, c.p.c.
La soluzione adottata si fonda sulla ratio della normativa in materia di spese di giustizia. L’ordinamento, infatti, collega il pagamento del contributo unificato all’ampliamento del thema decidendum, ossia all’introduzione di una nuova domanda giudiziale.
Tale ampliamento si verifica esclusivamente nell’intervento principale, nel quale l’interveniente fa valere un diritto proprio, autonomo e incompatibile con quello delle altre parti.
Contributo unificato e interventi adesivi
Diversamente, nelle ipotesi di intervento adesivo autonomo e di intervento adesivo dipendente, il terzo non amplia l’oggetto del giudizio, ma si limita a sostenere la posizione processuale di una delle parti, in ragione di un proprio interesse giuridico.
Ne consegue che, in tali casi, non è dovuto alcun contributo unificato.
Per approfondire ulteriormente l’argomento, è possibile consultare la circolare del Ministero della Giustizia del 30 gennaio 2015, disponibile al seguente link:
https://www.giustizia.it/giustizia/en/mg_1_40_0.page?contentId=IGC295981
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