29.07.2026
di Valeria Giannoni
- Introduzione
La temporanea indisponibilità dell’acqua in un luogo di lavoro costituisce un evento che, sebbene non espressamente disciplinato dal legislatore quale autonoma causa di sospensione dell’attività produttiva, assume rilevanza centrale nell’ambito del sistema prevenzionistico delineato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
L’acqua rappresenta, infatti, un bene essenziale non soltanto per soddisfare esigenze fisiologiche dei lavoratori, ma anche per garantire l’igiene personale, la salubrità degli ambienti di lavoro, la funzionalità dei servizi igienici e, in numerosi cicli produttivi, la sicurezza delle lavorazioni.
La recente frequenza di interruzioni del servizio idrico, dovute a crisi climatiche, interventi manutentivi straordinari o ordinanze sanitarie, rende particolarmente attuale l’esigenza di chiarire quali siano gli obblighi del datore di lavoro e se, in presenza di determinate condizioni, la prosecuzione dell’attività possa integrare una violazione della normativa prevenzionistica.
- Il fondamento costituzionale della tutela
La disciplina della sicurezza sul lavoro trova il proprio fondamento in diversi principi costituzionali.
L’art. 32 Cost. tutela la salute quale diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività.
L’art. 35 Cost. impone alla Repubblica di tutelare il lavoro in tutte le sue forme.
L’art. 41 Cost., nella formulazione risultante dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, stabilisce che l’iniziativa economica privata non può svolgersi arrecando danno alla salute, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
Ne consegue che l’interesse alla continuità della produzione non può mai prevalere sul diritto dei lavoratori a operare in condizioni conformi ai requisiti minimi di sicurezza.
- La disciplina europea
L’impianto del D.Lgs. n. 81/2008 costituisce attuazione della Direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989.
L’art. 6 della Direttiva impone al datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori “in tutti gli aspetti connessi con il lavoro”, prevedendo l’obbligo di eliminare i rischi alla fonte e di adeguare costantemente le misure di prevenzione.
Si tratta di un principio di carattere generale che permea l’intero ordinamento prevenzionistico europeo e che impone una gestione dinamica del rischio, comprensiva anche degli eventi sopravvenuti, quali l’interruzione dell’approvvigionamento idrico.
- L’art. 2087 c.c. quale norma di chiusura del sistema
L’art. 2087 c.c. rappresenta la disposizione cardine dell’intero sistema di tutela.
Esso dispone che:
“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”
La Corte di Cassazione ha costantemente qualificato tale disposizione come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, destinata a integrare la disciplina speciale ogniqualvolta l’evoluzione della tecnica renda necessarie ulteriori misure di prevenzione.
Come chiarito dalla Suprema Corte, l’obbligo datoriale non si esaurisce nel rispetto formale delle prescrizioni legislative, ma richiede l’adozione di tutte le cautele concretamente esigibili secondo lo stato dell’arte.
- Il D.Lgs. n. 81/2008
Gli obblighi del datore di lavoro discendono principalmente dagli artt. 15, 17, 18, 28 e 63 del Testo Unico.
L’art. 15 individua le misure generali di tutela, imponendo l’eliminazione dei rischi o, quando ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo.
L’art. 17 attribuisce al datore di lavoro l’obbligo non delegabile della valutazione di tutti i rischi.
L’art. 28 precisa che la valutazione deve riguardare “tutti i rischi” per la salute e la sicurezza.
L’art. 18 impone l’adozione di tutte le misure necessarie affinché i lavoratori operino in condizioni sicure.
L’art. 63 stabilisce infine che i luoghi di lavoro devono rispettare i requisiti previsti dall’Allegato IV.
- L’Allegato IV: acqua e servizi igienici
La disciplina assume particolare rilievo nella fattispecie in esame.
Il punto 1.13.1 dispone:
“Nei luoghi di lavoro deve essere fornita ai lavoratori acqua potabile in quantità sufficiente.”
I punti successivi impongono la presenza di:
- servizi igienici efficienti;
- lavabi;
- acqua corrente;
- condizioni di pulizia costante;
- adeguata manutenzione degli impianti.
La ratio della disposizione è evidente.
L’acqua non costituisce un semplice servizio accessorio, bensì una misura di prevenzione destinata a garantire condizioni minime di salubrità.
L’indisponibilità dell’acqua comporta normalmente:
- inutilizzabilità dei servizi igienici;
- impossibilità di lavare le mani;
- impossibilità di assicurare adeguati standard igienici;
- possibile aumento del rischio biologico.
- La gestione dell’emergenza
L’interruzione dell’approvvigionamento idrico costituisce un rischio sopravvenuto.
Il datore di lavoro è pertanto tenuto a verificare se le misure previste nel Documento di Valutazione dei Rischi siano ancora idonee.
Qualora ciò non avvenga, dovranno essere immediatamente predisposte misure alternative.
Tra queste possono rientrare:
- distribuzione di acqua potabile confezionata;
- installazione di servizi igienici mobili;
- approvvigionamento mediante autobotti;
- sospensione parziale delle lavorazioni;
- ricorso allo smart working, ove tecnicamente possibile.
L’adozione di tali misure deve essere valutata secondo il principio di proporzionalità e di adeguatezza previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008.
- Quando la sospensione diventa giuridicamente necessaria
Occorre evitare un equivoco interpretativo.
Nel D.Lgs. n. 81/2008 non esiste una disposizione che imponga automaticamente la sospensione dell’attività ogniqualvolta venga meno l’acqua.
Tuttavia, quando l’assenza dell’acqua impedisca il rispetto dei requisiti minimi previsti dall’Allegato IV e non siano praticabili misure compensative equivalenti, la prosecuzione dell’attività diventa incompatibile con gli obblighi prevenzionistici.
In tale situazione il datore di lavoro non dispone di un potere discrezionale, poiché continuare la produzione significherebbe mantenere i lavoratori in un ambiente non conforme alla legge.
La sospensione dell’attività rappresenta quindi la naturale conseguenza dell’impossibilità di adempiere agli obblighi di sicurezza.
- La giurisprudenza della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha più volte ribadito che:
- l’art. 2087 c.c. impone l’adozione di tutte le misure suggerite dall’esperienza e dalla tecnica (Cass. civ., Sez. lav., 14 marzo 2006, n. 5493);
- il datore di lavoro è tenuto ad aggiornare continuamente le misure di prevenzione in relazione all’evoluzione del rischio (Cass. civ., Sez. lav., 8 ottobre 2018, n. 24742);
- la responsabilità datoriale discende dalla mancata adozione delle misure concretamente esigibili alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche (Cass. civ., Sez. lav., 11 novembre 2022, n. 33428).
Tale orientamento conferma la natura dinamica dell’obbligo di sicurezza e rende evidente come l’interruzione dell’acqua non possa essere affrontata con criteri meramente organizzativi.
- Conclusioni
L’assenza di acqua nei luoghi di lavoro non integra soltanto un disagio organizzativo, ma può determinare il venir meno di uno dei requisiti essenziali di salubrità previsti dalla legislazione prevenzionistica.
Il sistema delineato dall’art. 2087 c.c., dal D.Lgs. n. 81/2008, dall’Allegato IV e dalla Direttiva 89/391/CEE impone al datore di lavoro di garantire in ogni momento condizioni di lavoro conformi ai più elevati standard di tutela della salute.
Ne consegue che il datore di lavoro è chiamato ad adottare, con tempestività, ogni misura alternativa idonea a garantire acqua potabile e servizi igienici funzionanti. Ove tali misure non siano concretamente praticabili, la prosecuzione dell’attività lavorativa risulta incompatibile con gli obblighi di sicurezza e la sospensione dell’attività costituisce la conseguenza necessaria del dovere di protezione imposto dall’ordinamento.
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