• Home
  • Chi siamo
  • Post
    • DIRITTO PRIVATO
    • DIRITTO AMMINISTRATIVO
    • DIRITTO PENALE
    • DIRITTO TRIBUTARIO
    • DIRITTO PENITENZIARIO
  • Servizi di cancelleria
  • Modelli
  • Offrici un caffè

Le modifiche alla determinazione del reddito imponibile nella Legge di Bilancio 2026: brevi riflessioni in tema di derivazione rafforzata ex art. 86

4.02.2026

di Antonio Scaglione

  1. Premessa: la Legge di Bilancio 2026 nel quadro della riforma fiscale

 

La Legge di Bilancio 2026 si inserisce in una fase di profonda trasformazione del sistema tributario, avviata con la legge delega per la riforma fiscale (L. 9 agosto 2023, n. 111) e proseguita con l’adozione dei primi decreti legislativi attuativi.La legge delega individua, tra i propri obiettivi qualificanti, la razionalizzazione della disciplina del reddito d’impresa, il rafforzamento della certezza del diritto e un più coerente coordinamento tra bilancio e fiscalità, col preciso scopo di limitare fenomeni di “doppio binario”, anche attraverso la revisione dei criteri di imputazione temporale e di qualificazione dei componenti reddituali.

In tale cornice, il principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83, comma 1 del T.U.I.R. (L. 917/1986) continua a rappresentare il modello di riferimento per il raccordo tra risultato civilistico e base imponibile, in particolare per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e, per taluni profili, anche per i soggetti OIC.

Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, tuttavia, mostrano come l’attuazione concreta di tali principi avvenga ancora attraverso interventi puntuali e transitori, che non sempre si muovono in modo coerente rispetto al disegno unitario previsto.

Qui di seguito vengono mostrati le principali modifiche previste dal comma 131 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2026, il quale contiene una serie di disposizioni che incidono direttamente sulla determinazione del reddito imponibile e che offrono una rappresentazione emblematica delle contraddizioni oggi presenti nel sistema tributario d’impresa.

    2. Le azioni proprie: disciplina previgente e disciplina vigente (IAS e OIC)

La disciplina delle operazioni su azioni o quote proprie, come modificata dalla Legge di Bilancio 2026, si applica ai soggetti passivi IRES per i quali opera il principio di derivazione rafforzata, includendo sia i soggetti IAS/IFRS adopter sia i soggetti OIC adopter, con esclusione delle microimprese di cui all’art. 2435-ter c.c. che non abbiano optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata.

Nel regime previgente, le operazioni su azioni proprie erano caratterizzate da neutralità fiscale derivante, principalmente, dal concorso di due presupposti:

  • da un lato, la qualificazione civilistico-contabile delle operazioni su azioni proprie come operazioni di natura meramente patrimoniale, con imputazione diretta a patrimonio netto e senza transito a conto economico;
  • dall’altro, l’applicazione del principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 co. 1 del T.U.I.R., che comportava il recepimento della qualificazione contabile anche ai fini fiscali. Ne conseguiva che le plusvalenze e minusvalenze realizzate in sede di cessione di azioni proprie non assumevano rilevanza ai fini IRES.

Con l’art. 1, comma 131, lett. a), della L. 199/2025 si dispone, in via transitoria per il solo periodo d’imposta 2026, in piena deroga al principio di derivazione rafforzata ed anche alla natura meramente patrimoniale dell’operazione, la ricomprensione tra i ricavi (e non tra le plusvalenze, scelta che potrebbe generare diversi problemi interpretativi) imponibili ai fini IRES la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di azioni o quote proprie e il relativo costo di acquisto, determinato secondo un criterio FIFO (ulteriore criticità in quanto le quote partecipative non seguono una logica di “magazzino”). La rilevanza fiscale opera anche in assenza di imputazione a conto economico e vale sia per le plusvalenze sia per le minusvalenze, comprese quelle relative a titoli detenuti in modo durevole.

  1. Avviamento, marchi e attività immateriali a vita utile indefinita: disciplina previgente e disciplina vigente (solo IAS/IFRS)

 

La disciplina della deducibilità di avviamento, marchi e attività immateriali a vita utile indefinita, nonché dei maggiori valori fiscalmente riconosciuti nel medesimo periodo d’imposta riguarda esclusivamente i soggetti IAS/IFRS-adopter, in coerenza con la struttura dei principi contabili internazionali che disciplinano tali attività.

Giova ricordare che secondo lo IAS 38 e lo IAS 36, tali attività non sono ammortizzate nel corso del tempo, ma sono sottoposte, con cadenza almeno annuale, ad impairment test col fine di verifica se gli asset in questione abbiano subito perdite di valore nell’esercizio sociale.

Ed è proprio per questo che, nel regime previgente, per i soggetti IAS-adopter, la deduzione fiscale di tali attività era disciplinata da regole speciali e derogatorie rispetto all’art. 109, comma 4, del TUIR, contenute nell’art. 103, comma 3-bis del T.U.I.R. e nell’art. 10 del DM 8 giugno 2011. In base a tale assetto, la deduzione era ammessa in misura non superiore a 1/18 del costo o del valore, a prescindere dall’imputazione a conto economico, mediante variazioni in diminuzione extracontabili in dichiarazione.

L’art. 1, comma 131, lett. c), della L. 199/2025 cambia totalmente questa impostazione e stabilisce, in via transitoria per il solo periodo d’imposta 2026, che la deduzione del costo o dei maggiori valori fiscalmente riconosciuti è ammessa a partire dal periodo d’imposta in cui i relativi costi sono imputati a conto economico (in piena deroga a quanto previsto dall’art. 103 co. 3-bis del T.U.I.R.), nei limiti dell’importo imputato e comunque entro il tetto annuo di 1/18 del valore. Pertanto, la deduzione fiscale prende avvio nel periodo in cui è rilevata per la prima volta la svalutazione a conto economico e prosegue negli esercizi successivi mediante variazioni in diminuzione extracontabili, nei limiti dell’ammontare complessivo della svalutazione.

  1. I piani di stock option: disciplina previgente e disciplina vigente (IAS e OIC “IFRS-based”)

 

La disciplina dei costi derivanti dai piani di stock option (equity-settled e cash-settled) riguarda i soggetti che rappresentano tali operazioni secondo l’IFRS 2. L’ambito soggettivo comprende i soggetti IAS adopter e, per espressa previsione normativa, anche i soggetti OIC adopter che applicano le regole dell’IFRS 2 in base alle indicazioni dell’OIC 11.

Nel regime previgente, la deducibilità dei costi da piani di stock option seguiva, in linea generale, l’imputazione contabile per competenza, così come determinato secondo l’IFRS 2 e imputato a conto economico lungo il periodo di maturazione dei diritti; inoltre, assumeva rilevanza fiscale nello stesso arco temporale, in applicazione dei principi generali di competenza e di correlazione economica. A partire dal periodo d’imposta 2025, la Legge 207/2024 ha introdotto l’art. 95, comma 6-bis, del T.U.I.R., modificando il regime dei piani equity-settled, ha previsto che il costo sia deducibile al momento dell’effettiva assegnazione degli strumenti finanziari e non più per competenza, derogando così al principio cardine previsto dall’art. 83 co.1.

La Legge di Bilancio 2026, con l’art. 1, comma 131, lett. b), estende in via transitoria tale regime anche ai piani cash-settled deliberati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. La deducibilità del costo viene quindi subordinata a un evento diverso da quello previsto dal principio contabile IFRS 2, individuato, per i piani cash-settled, nell’effettivo pagamento in denaro al beneficiario, indipendentemente dalla rilevazione per competenza a conto economico. Anche in questo ambito, la disciplina assume carattere transitorio, in attesa dell’attuazione dei principi e criteri direttivi della legge delega n. 111/2023.

  1. Considerazioni sistematiche e prospettive alla luce della riforma fiscale

 

Dall’esame coordinato delle novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, come poc’anzi illustrate, emerge con chiarezza come il legislatore continui a non adottare un approccio unitario nella disciplina della determinazione del reddito imponibile, né ad ispirarsi in modo coerente al principio guida della derivazione rafforzata di cui all’art. 83 del TUIR.

Al contrario, le disposizioni esaminate confermano, piuttosto, un utilizzo selettivo e disomogeneo del rapporto tra bilancio e fiscalità, con soluzioni differenziate a seconda della fattispecie regolata.

In particolare, con riferimento alle operazioni su azioni proprie, il legislatore introduce una deroga espressa alla derivazione rafforzata e genera un nuovo (non necessario) “doppio binario”, attribuendo rilevanza fiscale a componenti che, in base ai principi contabili, non transitano a conto economico.

Per quanto concerne l’avviamento, i marchi e le attività immateriali a vita utile indefinita, nella Legge di Bilancio 2026, il legislatore interviene su un regime già caratterizzato da una deroga rispetto all’art. 109, comma 4, del TUIR. La nuova disciplina configura una sorta di vera e propria “deroga alla deroga”, nella misura in cui il legislatore conserva, in parte, il modello fiscale speciale previgente, limitandosi a subordinare l’accesso alla deduzione all’emersione contabile del costo mediante svalutazione da impairment, senza incidere sulla qualificazione, sulla misura e sulla tempistica della deduzione fiscale.

Infine, con riferimento ai piani di stock option, l’estensione ai piani cash-settled del meccanismo già previsto per quelli equity-settled, conferma un modello fondato su un doppio binario, nel quale la deducibilità del costo è sganciata dall’imputazione a conto economico e subordinata, rispettivamente, all’assegnazione degli strumenti finanziari ovvero, per i piani cash-settled, all’effettivo pagamento in denaro, in contrasto con la rilevazione per competenza richiesta ai fini della rappresentazione contabile.

Nel loro complesso, tali interventi appaiono difficilmente riconducibili a un disegno unitario coerente con i principi e i criteri direttivi della legge delega per la riforma del sistema fiscale (L. 111/2023), che mira a una razionalizzazione della disciplina del reddito d’impresa e a un più stabile coordinamento tra bilancio e fiscalità.

Le disposizioni contenute nella nuova Legge di Bilancio sembrano piuttosto collocarsi in una fase intermedia (confusa) del percorso di riforma, nella quale il legislatore procede per interventi mirati (e poco ordinati), mantenendo un equilibrio instabile tra derivazione rafforzata e regimi derogatori.

Resta affidato ai futuri decreti attuativi della legge delega il compito di chiarire se la derivazione rafforzata sia destinata a riacquistare un ruolo di criterio ordinatore generale o se, al contrario, il sistema debba definitivamente assestarsi su un modello composito, nel quale il bilancio rappresenta solo uno dei possibili – e non necessari – riferimenti per la determinazione del reddito imponibile.

Fonti:

–  Marcello, R. – “Legge di Bilancio 2026: cosa cambia per le azioni proprie”, MySolution – Fisco&Società, 14 Novembre 2025

– Antenucci, A., Cancelliere, F. – “Intangibili, ok alla deduzione solo dopo impairment contabile”, Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi Plus Fisco, 11 gennaio 2026

– Peta, M. – “Legge Bilancio 2026: stock option deducibilità fiscale posticipata per soggetti IAS/IFRS”, Fisco e Tasse, 15 dicembre 2025

-Ricci, F. – Aicardi M. – “Azioni proprie, intangible e modifiche in ordine sparso”, Ipsoa – Quotidiano, 20 novembre 2025

– Andersen Italia, “Legge di Bilancio 2026: profili di fiscalità d’impresa”, webinar online, 21 gennaio 2026.

 

Se questo articolo ti è stato utile, puoi sostenere il nostro lavoro offrendoci un caffè qui:

 https://buymeacoffee.com/valeriagiaw

Grazie, il tuo supporto è davvero prezioso.

© Copyright 2025. by WavesWeb TM

Termini di servizio

Informativa privacy