Opposizione a decreto ingiuntivo: contributo unificato in caso di domanda riconvenzionale, chiamata di terzo e intervento autonomo
31.03.2026
I procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, di regola, scontano un contributo unificato (CU) di importo pari alla metà rispetto a quello previsto per i giudizi ordinari di pari valore.
Questa previsione trova fondamento nell’art. 13, comma 3, del Testo Unico sulle Spese di Giustizia (D.P.R. n. 115/2002) che stabilisce la riduzione del contributo per i processi speciali disciplinati dal libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, tra cui rientra anche il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La ratio della norma è evidente: evitare una duplicazione dei costi, considerato che un primo contributo è già stato versato nella fase monitoria.
Fatta questa premessa, tuttavia, nella prassi si è posto il problema di capire quale sia l’importo del contributo ove, insieme all’atto introduttivo, la parte abbia proposto domanda riconvenzionale o chiamata in causa del terzo.
A disciplinare tale ipotesi interviene l’art. 14 dello stesso D.P.R. 115/2002.
La norma prevede che:
Occorre, dunque, far collimare la norma che prevede il pagamento dimezzato del contributo unificato nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con quella che prevede un aumento dell’importo in caso di allargamento delle maglie del giudizio che comportino un aumento del valore della “petitum”.
Sul punto è intervenuta la circolare del Ministero della Giustizia del 13 luglio 2020. Secondo la circolare nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo:
– se propone una domanda riconvenzionale il cui valore rientra nello stesso scaglione del giudizio di opposizione, sarà tenuta al versamento del solo contributo unificato proprio del giudizio di opposizione (quindi la metà dei giudizi ordinari);
-se, diversamente, dalla proposizione della domanda riconvenzionale sia derivato un aumento di valore della causa, la parte opponente dovrà corrispondere il maggior contributo dovuto in relazione a tale maggior valore, ai sensi dell’art.14, comma 3 d.P.R. cit.
-se questi modifica la domanda o propone una domanda riconvenzionale, chiama in causa il terzo o svolge intervento autonomo, pagherà il contributo unificato commisurato al valore della domanda con relativo dimezzamento (art. 13, comma 3, e art. 14, comma 3, seconda parte del d.P.R. n. 115 del 2002);
-Diversamente, qualora l’opposto si costituisca nel giudizio il cui valore è stato già innalzato dall’opponente con la proposizione della riconvenzionale (ed è quindi superiore al valore del procedimento monitorio), e modifica la domanda o propone una domanda riconvenzionale o chiama in causa il terzo o svolge intervento autonomo, pagherà il contributo unificato per intero, commisurato al valore della domanda.
Se vuoi consultare la circolare del Ministero ti lasciamo il link qui sotto:
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_40_0.page?contentId=IGC408287
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