17.01.2026
Nei fatti di cronaca giudiziaria si sente spesso parlare di proscioglimento o di assoluzione dell’imputato.
I due termini vengono frequentemente utilizzati come sinonimi, ma nel diritto penale hanno significati e ambiti di applicazione differenti.
Per comprendere correttamente la differenza tra proscioglimento e assoluzione è necessario fare riferimento alle disposizioni del Codice di procedura penale.
Il proscioglimento nel Codice di procedura penale
Il Libro VII, Titolo III, Capo II del Codice di procedura penale è dedicato alle decisioni del giudice.
All’interno di questo capo, il legislatore distingue tra:
- sentenza di proscioglimento (artt. 529 ss. c.p.p.);
- sentenza di condanna (artt. 533 ss. c.p.p.).
Le norme relative alla sentenza di proscioglimento si suddividono ulteriormente in:
- sentenza di non doversi procedere (art. 529 c.p.p.);
- sentenza di assoluzione (art. 530 c.p.p.).
Quando si ha il proscioglimento per non doversi procedere
Il giudice emette una sentenza di non doversi procedere quando l’azione penale non doveva essere iniziata o non può essere proseguita, ad esempio:
- per mancanza di una condizione di procedibilità (come l’assenza di querela);
- per estinzione del reato, come nel caso della prescrizione.
Si tratta, dunque, di cause di natura processuale che impediscono al giudice di esaminare il merito della vicenda e di accertare la responsabilità penale dell’imputato.
Cos’è l’assoluzione e quando viene pronunciata
La sentenza di assoluzione, invece, viene pronunciata dal giudice a seguito di un giudizio sulla colpevolezza dell’imputato.
In questo caso, il giudice entra nel merito del processo e accerta che:
- il fatto non sussiste;
- l’imputato non lo ha commesso;
- il fatto non costituisce reato;
- il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione.
L’assoluzione è quindi una pronuncia di merito, che esclude la responsabilità penale del soggetto.
Differenza tra proscioglimento e assoluzione
Dall’analisi delle norme emerge che tra proscioglimento e assoluzione esiste un rapporto di genere a specie:
- il proscioglimento è una categoria più ampia;
- l’assoluzione è una specifica forma di proscioglimento, fondata su valutazioni di merito.
In sintesi, tutte le assoluzioni sono proscioglimenti, ma non tutti i proscioglimenti sono assoluzioni, poiché alcuni derivano esclusivamente da ragioni processuali.
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