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Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 nei procedimenti esenti e in quelli con ammissione al patrocinio a spese dello Stato

30 dicembre 2025

L’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle Spese di Giustizia) stabilisce che:

“Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.”

La norma introduce, dunque, il cosiddetto “raddoppio del contributo unificato”, applicabile nei casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Il problema applicativo: esenzione e patrocinio a spese dello Stato

Ci si chiede, tuttavia, quid juris nei casi in cui:

  • la parte soccombente sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, oppure
  • il giudizio rientri tra i procedimenti esenti dal pagamento del contributo unificato.

In tali ipotesi:

  • il raddoppio del contributo è comunque dovuto?
  • a chi spetta valutare, in concreto, la debenza dell’ulteriore importo?

Il ruolo del giudice e dell’amministrazione: l’orientamento della Cassazione

La questione è stata affrontata dalla Corte di cassazione con due pronunce fondamentali:

  • Cass., sent. n. 26907 del 24 ottobre 2018
  • Cass., sent. n. 9660 del 5 aprile 2019

Secondo la Suprema Corte, la cognizione sulla debenza del contributo unificato (e del suo raddoppio) è estranea all’ambito della giurisdizione civile ordinaria.

Ne consegue che l’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 non impone al giudice di verificare se la parte sia concretamente tenuta al pagamento, ma esclusivamente di:

  • attestare che l’impugnazione sia stata integralmente respinta, oppure
  • dichiarata inammissibile o improcedibile.

Questa attestazione rientra nei poteri propri della iurisdictio del giudice.

A chi spetta la valutazione della debenza del “doppio contributo”?

La valutazione concreta della debenza del raddoppio del contributo unificato spetta all’amministrazione giudiziaria, e in particolare al funzionario di cancelleria.

Come chiarito dalla Cassazione, anche nei casi di:

  • esenzione dal contributo unificato, oppure
  • prenotazione a debito (patrocinio a spese dello Stato),

il giudice deve comunque inserire in sentenza l’attestazione relativa all’esito dell’impugnazione. Sarà poi l’amministrazione a stabilire se, nonostante tale attestazione, il contributo sia effettivamente esigibile.

Come viene valutata la debenza in concreto?

Una volta accertato il presupposto giurisdizionale (rigetto, inammissibilità o improcedibilità), la cancelleria deve verificare se sussistano cause ostative alla riscossione del doppio contributo.

In sintesi, le alternative sono due:

  • Procedimenti esenti dal contributo unificato
    In presenza di una causa di esenzione, la cancelleria non procede alla riscossione dell’importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater d.p.r. 115/2002.
  • Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
    Se il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio, la cancelleria deve limitarsi alla mera annotazione dell’importo nel foglio notizie, senza procedere alla riscossione.

 

Riferimenti ministeriali

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare la circolare ministeriale disponibile sul sito del Ministero della Giustizia al seguente link ufficiale:

https://www.giustizia.it/giustizia/en/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_23&contentId=SDC316030&previsiousPage=mg_1_8

 

 

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