Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 nei procedimenti esenti e in quelli con ammissione al patrocinio a spese dello Stato
30 dicembre 2025
L’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle Spese di Giustizia) stabilisce che:
“Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.”
La norma introduce, dunque, il cosiddetto “raddoppio del contributo unificato”, applicabile nei casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Il problema applicativo: esenzione e patrocinio a spese dello Stato
Ci si chiede, tuttavia, quid juris nei casi in cui:
In tali ipotesi:
Il ruolo del giudice e dell’amministrazione: l’orientamento della Cassazione
La questione è stata affrontata dalla Corte di cassazione con due pronunce fondamentali:
Secondo la Suprema Corte, la cognizione sulla debenza del contributo unificato (e del suo raddoppio) è estranea all’ambito della giurisdizione civile ordinaria.
Ne consegue che l’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 non impone al giudice di verificare se la parte sia concretamente tenuta al pagamento, ma esclusivamente di:
Questa attestazione rientra nei poteri propri della iurisdictio del giudice.
A chi spetta la valutazione della debenza del “doppio contributo”?
La valutazione concreta della debenza del raddoppio del contributo unificato spetta all’amministrazione giudiziaria, e in particolare al funzionario di cancelleria.
Come chiarito dalla Cassazione, anche nei casi di:
il giudice deve comunque inserire in sentenza l’attestazione relativa all’esito dell’impugnazione. Sarà poi l’amministrazione a stabilire se, nonostante tale attestazione, il contributo sia effettivamente esigibile.
Come viene valutata la debenza in concreto?
Una volta accertato il presupposto giurisdizionale (rigetto, inammissibilità o improcedibilità), la cancelleria deve verificare se sussistano cause ostative alla riscossione del doppio contributo.
In sintesi, le alternative sono due:
Riferimenti ministeriali
Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare la circolare ministeriale disponibile sul sito del Ministero della Giustizia al seguente link ufficiale:
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