Reclamo ex art. 178 c.p.c.: è dovuto il contributo unificato?
21 gennaio 2026
L’art. 178 c.p.c. disciplina una particolare forma di controllo da parte del collegio sulle ordinanze revocabili del giudice istruttore, ponendo una questione pratica di grande rilevanza: il reclamo ex art. 178 c.p.c. è soggetto al pagamento del contributo unificato?
Cos’è il reclamo ex art. 178 c.p.c.
Il primo comma dell’art. 178 c.p.c. stabilisce che le parti, senza necessità di proporre mezzi di impugnazione, possono sottoporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo ai sensi dell’art. 189 c.p.c., tutte le questioni già decise dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.
Si tratta quindi di un controllo interno al processo (endoprocessuale), che consente al collegio di riesaminare e, se del caso, modificare o revocare le decisioni assunte dal giudice istruttore.
Il problema del contributo unificato
La proponibilità del reclamo previsto dall’art. 178 c.p.c. ha sollevato il dubbio circa la necessità del versamento del contributo unificato.
In linea generale, il contributo unificato è dovuto anche per i giudizi di impugnazione proposti in corso di causa, come ad esempio:
Perché il contributo unificato non è dovuto
L’art. 178 c.p.c., tuttavia, non configura un mezzo di impugnazione, come chiaramente indicato nell’incipit della norma (“senza bisogno di mezzi di impugnazione”).
Il reclamo ex art. 178 c.p.c.:
Di conseguenza, non trova applicazione l’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, che disciplina il contributo unificato per i procedimenti di impugnazione.
Conclusioni
In definitiva, il reclamo ex art. 178 c.p.c. non è soggetto al pagamento del contributo unificato, poiché non costituisce un mezzo di impugnazione in senso proprio.
Pertanto, un’eventuale richiesta di versamento del contributo unificato da parte della Cancelleria deve ritenersi illegittima.
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