23.02.2026
Il 22 e 23 marzo 2026 i cittadini italiani sono chiamati alle urne per pronunciarsi sul referendum costituzionale avente ad oggetto la riforma del sistema giustizia.
Ci proponiamo, con questo articolo, di offrire una breve guida pratica al referendum riguardante sia le modalità del voto che l’oggetto del quesito referendario.
Referendum costituzionale 2026: confermativo e senza quorum
Il voto del 22-23 marzo 2026 riguarda un referendum costituzionale confermativo, disciplinato dall’art. 138 della Costituzione.
Si tratta di una consultazione prevista quando, in seconda deliberazione, il Parlamento approva una legge costituzionale con una maggioranza inferiore ai due terzi dei suoi componenti. In questo caso, la riforma deve essere sottoposta al voto popolare.
È importante non confondere il referendum costituzionale con quello abrogativo (art. 75 della Costituzione):
- Referendum abrogativo: serve a cancellare una legge già in vigore.
- Referendum costituzionale confermativo: serve a confermare o respingere una riforma già approvata dal Parlamento.
Nel referendum costituzionale non è richiesto alcun quorum. La riforma sarà approvata se otterrà il voto favorevole del 50% + 1 dei votanti, indipendentemente dal numero complessivo degli aventi diritto.
Il quesito è formulato in senso positivo e chiede agli elettori di approvare il testo di revisione costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e istituzione dell’Alta Corte disciplinare.
Nel dettaglio il testo sottoposto ad approvazione sarà il seguente:
“Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?
Cosa prevede la riforma della giustizia 2026
La riforma costituzionale interviene su tre aspetti fondamentali dell’ordinamento della magistratura:
- Separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti
- Modifica del sistema di selezione del CSM
- Istituzione dell’Alta Corte disciplinare
Vediamo nel dettaglio cosa cambierebbe.
- Separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri
La Magistratura è il terzo potere dello stato; essa esercita la funzione giurisdizionale e, per tale motivo, la costituzione (art. 104 comma 1) garantisce che costituisca un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Attualmente la magistratura comprende al suo interno:
-magistrati giudicanti i quali svolgono la funzione di giudice; sono, cioè, coloro che prendono le decisioni;
-magistrati requirenti, detti pubblici ministeri, i quali dirigono le indagini preliminari, coordinano la polizia giudiziaria ed esercitano l’azione penale, sostenendo l’accusa in giudizio.
La legislazione vigente in materia consente il passaggio da una funzione all’altra, anche se con delle limitazioni.
L’art 13 comma 3 del d.lgs. 160/2006 prevede che il passaggio da una funzione all’altra può essere richiesto dal magistrato interessato per non più di una volta nell’arco dell’intera carriera ed entro il termine di sei anni dalla presa delle funzioni.
Negli ultimi anni il passaggio di funzioni ha coinvolto meno dell’1% dei magistrati, dimostrandosi un fenomeno tutt’altro che frequente.
La riforma costituzionale si propone di abolire del tutto la possibilità di passare da una funzione all’altra.
La legge di riforma da un lato ribadisce che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, dall’altro aggiunge che essa è composta dai magistrati della carriera giudicante e da magistrati della carriera requirente.
Al fine di garantire effettivamente l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, l’art. 3 della legge costituzionale propone uno “sdoppiamento” del Consiglio superiore della Magistratura per cui verrebbero istituiti due C.S.M., uno per la magistratura giudicante e uno per quella requirente.
- Riforma del CSM: cosa cambia nella composizione
La riforma mantiene invariati alcuni elementi:
- Presidenza affidata al Presidente della Repubblica per entrambi i CSM;
- Presenza di membri di diritto (Primo Presidente e Procuratore Generale della Corte di Cassazione);
- Ripartizione dei membri:
- 2/3 togati (magistrati)
- 1/3 laici (professori universitari e avvocati con almeno 15 anni di esercizio)
La vera novità è il sorteggio. Oggi:
- i membri laici sono eletti dal Parlamento in seduta comune;
- i membri togati sono eletti dai magistrati.
Con la riforma:
- I membri laici sarebbero estratti a sorte da un elenco predisposto dal Parlamento.
- I membri togati sarebbero estratti a sorte tra i magistrati appartenenti alla rispettiva carriera (giudicante o requirente).
Viene quindi superato il sistema elettivo in favore del sorteggio.
- Istituzione dell’Alta Corte disciplinare
Un altro punto centrale della riforma è la creazione dell’Alta Corte disciplinare, nuovo organo costituzionale con competenza esclusiva in materia disciplinare.
Attualmente il potere disciplinare sui magistrati spetta al CSM.
Con la riforma:
- I due CSM continuerebbero a occuparsi di assunzioni, trasferimenti, promozioni e valutazioni di professionalità.
- Il potere disciplinare verrebbe trasferito all’Alta Corte disciplinare.
L’Alta corte disciplinare sarebbe composta da 15 giudici:
- 3 nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio;
- 3 estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti predisposto dal Parlamento;
- 6 magistrati giudicanti;
- 3 magistrati requirenti
estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
Il mandato durerebbe quattro anni, non rinnovabili.
Quanto ai mezzi di impugnazione dei provvedimenti disciplinari, mentre oggi le sanzioni irrogate dal CSM sono ricorribili innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, contro le sentenze emesse dall’Alta Corte sarebbe ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
Considerazioni finali sulla riforma costituzionale
È importante sottolineare che la riforma:
- non interviene sui tempi della giustizia;
- non modifica direttamente l’efficienza del sistema processuale;
- incide esclusivamente sull’ordinamento della magistratura.
Il referendum del 22 e 23 marzo 2026 rappresenta quindi una scelta sull’assetto istituzionale della magistratura italiana, in particolare su:
- separazione delle carriere,
- modalità di selezione del CSM,
- sistema disciplinare dei magistrati.