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Revoca del PSS disposta con sentenza: come si impugna?

14.05.2026

di Valeria Giannoni

Il patrocinio a spese dello Stato (PSS) è un istituto previsto dall’ordinamento italiano e disciplinato dal Testo Unico spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002). Con questo strumento lo Stato garantisce il diritto di difesa anche ai soggetti meno abbienti che siano in possesso dei requisiti per la concessione del beneficio.

Quando può essere revocato il patrocinio a spese dello Stato?

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati dell’ufficio giudiziario presso cui pende il giudizio, può essere oggetto di revoca da parte del magistrato nelle tre ipotesi contemplate all’art. 136 d.p.r. 115/2022:

  1. se, nel corso del procedimento, sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio;
  2. se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione;
  3. se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

La norma stabilisce inoltre che la revoca debba essere disposta con decreto del magistrato.

Come si impugna il decreto di revoca del PSS?

In mancanza di espressa previsione normativa sui mezzi di impugnazione, la giurisprudenza ha ritenuto di poter applicare analogicamente la norma di cui all’art. 170 d.p.r. 115/2002 che prevede l’opposizione al presidente dell’ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Revoca del patrocinio a spese dello Stato contenuta nella sentenza: quale impugnazione?

La questione si complica quando la revoca del beneficio non viene adottata con separato decreto, ma direttamente nella sentenza che definisce il giudizio.

Sul punto si erano formati due orientamenti giurisprudenziali.

Primo orientamento: impugnazione della sentenza

Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, inaugurato da Cass. n. 7191/2016, la revoca contenuta nella sentenza dovrebbe essere impugnata con il mezzo previsto per la sentenza stessa, quindi:

  • appello;
  • ricorso per cassazione.

La tesi si fondava sul principio di tassatività delle impugnazioni previsto dall’art. 323 c.p.c.: essendo la revoca inserita nella sentenza, il relativo capo avrebbe dovuto seguire il regime impugnatorio proprio della decisione.

L’orientamento oggi prevalente: opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002

L’orientamento oggi dominante, confermato anche da Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 29877/2019, sostiene invece una soluzione diversa.

Secondo la Suprema Corte, anche quando la revoca del patrocinio a spese dello Stato è contenuta nella sentenza, il rimedio corretto resta l’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002.

La Corte ritiene, infatti, che l’opposizione prevista dall’art. 170 abbia natura generale e ordinaria e possa, quindi, applicarsi a tutte le ipotesi di revoca del beneficio, indipendentemente dalla forma del provvedimento adottato dal giudice.

La soluzione adottata dalla giurisprudenza prevalente risponde a esigenze di coerenza sistematica e semplificazione processuale.

Secondo la Cassazione, imporre l’impugnazione della sentenza significherebbe coinvolgere anche la controparte processuale in una questione che riguarda esclusivamente il rapporto tra il beneficiario del patrocinio e l’amministrazione statale.

La revoca del PSS, infatti, incide soltanto sul rapporto debitorio tra il soggetto ammesso al beneficio e lo Stato, senza coinvolgere gli interessi delle altre parti del giudizio principale.

Attraverso l’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002:

  • il giudizio resta circoscritto tra il beneficiario e l’amministrazione della giustizia;
  • si evita di estendere inutilmente il contenzioso alle altre parti del processo;
  • viene garantito un rimedio rapido e specifico contro la revoca.

 

Conclusioni

Conclusivamente, dunque, la tesi oggi prevalente ritiene che la revoca dell’ammissione al PSS adottata con sentenza che definisce il giudizio, anziché con separato decreto, non comporti alcun mutamento nel regime impugnatorio avverso la relativa pronuncia, che resta quello ordinario e generale dell’opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002.

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