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Tra legittima difesa e ingiustificata vendetta: il caso Roggero

20.07.2026

di Valeria Giannoni

Introduzione

La vicenda giudiziaria che ha coinvolto il gioielliere Mario Roggero ha nuovamente acceso il dibattito pubblico sul rapporto tra diritto alla difesa del cittadino e monopolio statale dell’uso della forza, evidenziando ancora una volta la distanza che, talvolta, separa la percezione sociale della giustizia dall’applicazione dei principi penalistici.

Ferma restando la solidarietà che la comunità ha rivolto al gioielliere, occorre indagare i principi giuridici alla base delle varie pronunce che hanno portato alla condanna definitiva di Mario Roggero, così da acquisire maggiore consapevolezza sulla normativa italiana in materia di legittima difesa.

Il fatto storico

Il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour (provincia di Cuneo), tre rapinatori armati fanno irruzione nella gioielleria di Mario Roggero usando violenza e minacce sullo stesso, sulla moglie e sulla figlia e impossessandosi di denaro e preziosi.

Terminata la rapina, mentre i tre si danno alla fuga, Mario Roggero insegue i rapinatori e, con un’arma da fuoco dallo stesso non regolarmente detenuta, spara una serie di colpi che raggiungono i delinquenti provocandone la morte di due e ferendone gravemente uno.

La vicenda processuale

Per i fatti di causa Roggero verrà sottoposto a un procedimento penale che lo vedrà condannato in primo grado a 17 anni di reclusione per duplice omicidio volontario, tentato omicidio e porto abusivo d’armi, pena diminuita in secondo grado a 14 anni e 9 mesi e successivamente confermata dalla Corte di Cassazione.

La condanna dell’imputato in tutti e tre i gradi di giudizio si fonda principalmente sul disconoscimento dell’invocata scriminante della legittima difesa prevista e disciplinata dall’art. 52 del codice penale.

Appare, dunque, necessario analizzare i presupposti e i requisiti della scriminante in oggetto al fine di valutare se essa potesse essere correttamente applicata al caso di specie.

La disciplina della legittima difesa

Il primo comma dell’art. 52 del codice penale afferma che “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.

Dalla lettura della norma emergono i tre requisiti fondamentali della legittima difesa che devono contemporaneamente sussistere al fine di invocare la causa di giustificazione del reato:

  1. necessità di difesa

La norma ritiene legittima la reazione difensiva solo quando sussista l’inevitabilità del pericolo, nel senso che la reazione deve costituire l’unico mezzo concretamente idoneo a neutralizzare il reato.

In altre parole, il soggetto offeso deve trovarsi nell’alternativa tra il reagire o subire l’aggressione ingiusta.

La Cassazione ha più volte precisato che non è richiesto un comportamento ottimale o perfettamente ponderato; è tuttavia necessario che la reazione sia funzionalmente diretta ad interrompere l’aggressione.

  1. attualità del pericolo

Il secondo requisito necessario della legittima difesa è l’attualità del pericolo. La reazione è, dunque, legittima se posta in essere in costanza dell’offesa.

Non è, invece, scriminata la reazione volta a neutralizzare un pericolo eventuale o un’offesa che si è già realizzata ed esaurita.

In applicazione del presupposto dell’attualità del pericolo, la giurisprudenza esclude generalmente l’operatività della legittima difesa quando l’aggressore sia in fuga o abbia ormai cessato ogni comportamento offensivo.

  1. proporzione tra difesa e offesa

La proporzione, cui fa riferimento la norma, è da intendere riferita ai beni giuridici che devono essere bilanciati nello scontro tra l’offesa e la reazione difensiva.

Tale proporzione viene meno quando la reazione difensiva offende un bene che, nella gerarchia dei valori costituzionali, occupa un livello più alto rispetto a quello offeso dalla condotta di reato.

Per esemplificare, non è lecito reagire ad un furto uccidendo il ladro in quanto il bene vita supera di gran lunga il valore del bene patrimonio.

Le riforme del 2006 e del 2019

La legge n. 59 del 2006 ha introdotto la cosiddetta “legittima difesa domiciliare”, prevedendo una presunzione di proporzione quando la reazione avvenga all’interno del domicilio o di luoghi equiparati in presenza delle condizioni indicate dalla norma.

Successivamente, la legge n. 36 del 2019 ha ulteriormente modificato l’art. 52 c.p., introducendo l’ultimo comma secondo cui agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi.

L’intervento legislativo, tuttavia, non ha eliminato gli altri requisiti della scriminante.

In particolare, continuano ad essere necessari:

  • l’attualità del pericolo;
  • la proporzione tra offesa e difesa;
  • la necessità della reazione.

La riforma del 2019 non ha, quindi, introdotto una presunzione assoluta di liceità dell’uso delle armi, come talvolta sostenuto nel dibattito pubblico, ma ha inciso esclusivamente su specifici profili della valutazione giudiziale.

Il rapporto con l’eccesso colposo

Un ulteriore profilo di interesse riguarda l’art. 55 c.p., dedicato all’eccesso colposo nelle cause di giustificazione.

Dopo la riforma del 2019, il legislatore ha previsto una disciplina speciale per i casi di legittima difesa domiciliare, stabilendo che non è punibile chi abbia ecceduto colposamente i limiti della difesa quando abbia agito trovandosi in condizioni di minorata difesa ovvero in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Anche tale disposizione, tuttavia, presuppone che la causa di giustificazione sia astrattamente configurabile. Se il pericolo è già cessato, viene meno il presupposto stesso della legittima difesa e quindi non è possibile ricondurre il fatto nell’alveo dell’eccesso colposo.

Il caso Roggero

I Giudici della Corte d’Assise di Asti, della Corte d’Assise d’Appello di Torino e della Corte di Cassazione hanno ritenuto, tutti, che non sussistessero gli estremi della legittima difesa nella condotta del gioielliere Ruggero.

Invero, dai filmati visionati dai giudici, emerge con chiarezza che la reazione del Ruggero prende avvio solo quando la condotta dei rapinatori si è ormai esaurita. Dalle registrazioni si evince che i tre erano nell’atto di fuggire in auto quando il gioielliere ha imbracciato l’arma e sparato più colpi contro i delinquenti in fuga.

Dalla ricostruzione dei fatti i giudici hanno tutti concordato sull’assenza, nella condotta del gioielliere, sia del requisito dell’attualità della minaccia, in quanto i colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi quando la rapina si era già conclusa, sia della necessità di difendere la propria o l’altrui incolumità non più esposita alla minaccia dei tre rapinatori ormai in fuga.

L’eccesso colposo è stato parimenti escluso perché presuppone una legittima difesa, nel caso di specie, assente.

Considerazioni conclusive

Il clamore mediatico che si è sollevato sul caso Ruggero dimostra, ancora una volta, la sensibilità dell’opinione pubblica sul tema dell’autodifesa e dell’inadeguatezza dello Stato a garantire la protezione dei cittadini contro atti di delinquenza sempre più ricorrenti.

La legittima difesa è diventata, sempre più spesso, l’istituto invocato nei casi di cronaca da cittadini ormai esausti e demoralizzati.

È bene, tuttavia, distinguere il piano morale da quello giuridico. In uno Stato di diritto devono esistere delle regole che valgano sempre e per tutti, indipendentemente dall’empatia suscitata dal singolo caso concreto. Consentire che l’opinione pubblica influenzi le decisioni della magistratura significherebbe esporre il sistema giuridico al rischio di compromettere i principi di imparzialità e di uguaglianza sui quali si fonda, mettendo in discussione il senso stesso della convivenza civile.

 

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