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VADEMECUM RICHIESTA TELEMATICA DI PASSAGGIO IN GIUDICATO

24.07.2026

Il termine “passaggio in giudicato” individua l’immodificabilità del provvedimento del giudice, o perché siano stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione ordinari previsti dalla legge contro di esso o perché essi non sono più proponibili per il decorso dei termini di legge.

Significa, quindi, che la sentenza diventa incontestabile ad opera delle parti e intoccabile da parte di qualsiasi giudice, salva la proponibilità delle impugnazioni c.d. straordinarie.

Tale accertamento fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (v. art. 2909 del c.c.).

 

Riferimenti normativi

  • Disp. Att. Codice di procedura civile, art. 124;
  • Codice di procedura civile, artt. 72, 324 – 329;
  • Legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5;
  • Legge 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9 comma 1 bis;
  • Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (L. 17 dicembre 2012, n.221), art. 16.

 

Chi può farne richiesta

La certificazione di passaggio in giudicato della sentenza può essere richiesta:

1) dal legale di una delle parti costituito nella causa cui la sentenza si riferisce;

2) da altro legale munito di procura di una delle parti (la procura deve fare specifico riferimento alla causa cui la sentenza si riferisce) che accede mediante richiesta di visibilità in PCT;

3) dalla parte personalmente o da persona da lei delegata munita di copia del documento del delegante;

4) dai terzi legittimati.

 

Quando fare la richiesta?

Una volta decorsi i termini di legge necessari per la produzione della certificazione (artt. 325, 326, 327 c.p.c.) e pertanto:

TERMINE LUNGO

 

1) decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza, tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini (dal 1° al 31 agosto per le cause iscritte a ruolo dall’anno 2015 in poi);

 

2)  decorso un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini, per le cause iscritte a ruolo fino alla data del 4 luglio 2009;

 

TERMINE BREVE

 

3) decorsi 30 giorni (per l’appello) o 60 giorni (per il ricorso in cassazione) dall’ultima notifica della sentenza a tutte le parti in causa.

 

Come fare la richiesta?

Richiesta del professionista

La richiesta, per i soggetti abilitati, deve essere effettuata telematicamente, laddove la sentenza sia presente in formato digitale all’interno del fascicolo telematico, mediante deposito all’interno dello stesso di una “Istanza generica” indicando nelle “note per la cancelleria”: “RICHIESTA PASSAGGIO IN GIUDICATO”.

Richiesta della parte

La parte personalmente (o persona da lei delegata munita di copia del documento del delegante) effettuerà la richiesta a mezzo posta elettronica all’indirizzo pec reperibile sul sito internet di ciascun Ufficio Giudiziario.

 

Cosa allegare alla richiesta?

 

  1. Notifiche per decorso del termine breve

 

Ai fini del rilascio della certificazione per decorso del c.d. termine breve (artt. 325, 326 c.p.c.) alla richiesta inoltrata telematicamente è necessario allegare la prova della notifica della sentenza a tutte le parti in causa.

 

  • in caso di notifica con modalità telematica ex art. 3-bis della legge n. 53/1994, il messaggio originale di posta  elettronica  certificata,  le  ricevute,  le  attestazioni  di  legge  e,  inoltre, l’attestazione di conformità firmata digitalmente dall’avvocato che richiami i suddetti atti e documenti;

 

  • in caso di notifica del provvedimento con modalità non telematica, il file della scansione del provvedimento notificato, unitamente alle relate ed alle relative cartoline di spedizione postale attestanti l’avvenuta notifica, ed attestazione di conformità firmata digitalmente dall’avvocato che richiami i suddetti atti e documenti, ai sensi dell’art 196 novies disp. att. c.p.c. (ex artt. 16 decies e 16 undecies, commi 2 e 3, del D.L. 179/2012).

 

Diversamente sarà necessario attendere il decorso del “termine lungo” dalla pubblicazione della sentenza stessa (art. 327 c.p.c.).

 

  1. Pagamento dei diritti

 

Salvi i casi di esenzione, alla richiesta sarà necessario allegare la ricevuta telematica attestante l’avvenuto pagamento dei relativi diritti di certificazione nell’importo di seguito indicato:

€ 3,92 (istanza senza urgenza)

€ 11,76 (istanza da evadere con urgenza entro tre giorni lavorativi),

altrimenti il deposito verrà rifiutato (art. 285, c.4, DPR 115/2002).

Il versamento dei diritti può avvenire esclusivamente in modalità telematica.

 

  1. Pagamento dei bolli

 

In caso di richiesta per uso non attinente alla materia del processo, cioè in caso di mancata indicazione del processo in cui utilizzare il certificato, sarà necessario allegare ricevuta telematica attestante il versamento di € 16,00 a titolo di imposta di bollo.

 

  1. Imposta di registro della sentenza

 

Come ribadito con la Circolare Ministeriale n.  142974.U  del  06.07.2023,  le certificazioni  di  passaggio  in  giudicato  non  possono  essere  rilasciate  prima  dell’avvenuta corresponsione dell’imposta di registro che, se dovuta, andrà debitamente documentata a cura della parte richiedente.

 

Fanno eccezione all’obbligo di attestazione del pagamento dell’imposta di registro:

 

  • sentenze non repertoriate per valore o per materia

 

  • ipotesi tassativamente contemplate dall’art. 66 della Legge 131/1986 (testo unico imposta di registro) secondo cui i cancellieri possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione solo dopo che gli stessi sono stati registrati.

 

La stessa norma, al comma 2, afferma che l’obbligo non si applica

 

  1. a) agli originali, copie ed estratti di  sentenze  ed  altri  provvedimenti  giurisdizionali,   o  di   atti  formati  dagli  ufficiali  giudiziari e dagli  uscieri,   che   siano   rilasciati   per   la   prosecuzione   del  giudizio;

 

  1. b) agli atti richiesti d’ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale, salvo il disposto del comma 7 dell’art. 65;

 

  1. c) alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari;

 

  1. d) alle copie degli atti  occorrenti per  l’approvazione od  omologazione; 

 

  1. e) alle copie di  atti  che  il  pubblico ufficiale è tenuto per legge a  depositare presso pubblici uffic
  • Richiesta avanzata al fine di proporre azione d’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo (Corte Cost. sentenza 140/2022).

 

Rilascio a seguito di richiesta telematica

 

Il funzionario, a seguito della richiesta telematica formulata con le modalità precisate, verificati i presupposti previsti dalle norme richiamate, rilascia telematicamente il certificato di passaggio in giudicato, inserendo lo stesso nel fascicolo telematico della causa nella quale è stata pubblicata la sentenza.

 

Il difensore potrà collazionare e certificare la conformità delle copie estratte dal fascicolo informatico relative alla sentenza e alla certificazione di passaggio in giudicato ai sensi dell’art 196 novies disp att cpc (ex artt. 16 decies e 16 undecies, commi 2 e 3, del D.L. 179/2012).

 

 

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